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La natura del datore di lavoro domestico

La natura del datore di lavoro domestico

Il rapporto di lavoro domestico si contraddistingue come prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare per soddisfare un bisogno personale del datore.

Nel settore del lavoro domestico il datore di lavoro è considerato “atipico” perché, diversamente dai suoi colleghi imprenditori, non è produttore di lucro. Questa specificità lo rende, sotto il profilo fiscale, l’unico soggetto datoriale a non essere sostituto d’imposta.

Chi è il datore di lavoro domestico? Per quanto riguarda la sua identificazione, è possibile affermare che le prestazioni domestiche possono essere rese a favore di tre tipologie di datori di lavoro:

  • Persona singola;
  • Nucleo o gruppo familiare;
  • Convivenze familiarmente strutturate, siano esse religiose o militari.

Mentre abbiamo ben chiaro che una famiglia mononucleare o numerosa può ricoprire la figura di datore di lavoro domestico, ai più è poco comprensibile la qualifica di datore di lavoro domestico attribuita alle convivenze familiarmente strutturate. Ovvero alle comunità religiose e militari che assumono una colf o una badante o un altro collaboratore domestico.

Come si identificano le convivenze familiarmente strutturate?

Possono considerarsi datori di lavoro domestico le comunità di tipo familiare, qualunque sia il numero dei componenti, purché vi sia:

  • l’esistenza di un vincolo associativo tra persone non legate da vincoli di coniugio, parentela o affinità;
  • la finalità di convivenza per soddisfare le normali esigenze di servizi domestici propri della vita familiare attraverso le attività diretta e personale dei lavoratori addetti;
  • la comunanza stabile e continuativa di tetto e di mensa;
  • l’assenza di un’organizzazione intermedia avente fini di lucro.

In questo quadro si inseriscono le comunità militari e le comunità religiose.

Possono considerarsi datori di lavoro domestico i seminari e le altre convivenze tra persone non legate da vincoli di sangue, che sostituiscono, sotto il profilo morale e organizzativo, le famiglie di coloro che ne fanno parte, presentandosi come comunità stabile e continuativa di tetto e di mensa, e con assenza di fini di lucro, politico, culturale, sportivo o di svago. L’esistenza di questi requisiti, nel tempo ha consentito di includere nel settore domestico i lavoratori addetti al soddisfacimento dei bisogni di natura personale degli appartenenti a:

  • casa famiglia per handicappati;
  • comunità per il recupero di tossicodipendenti;
  • comunità per l’assistenza gratuita a fanciulli, anziani e ragazze madri;
  • convivenza di sacerdoti anziani cessati dal servizio parrocchiale/diocesano.

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