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Ferie del datore di lavoro e trasferta per colf e badanti

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Ferie del datore di lavoro e trasferta per colf e badanti

Nel mese di agosto, come di consueto, si concentrano le chiusure di aziende, fabbriche ed uffici in tutta Italia e si raggiungono i luoghi turistici per il meritato riposo estivo.

In molti mi avete chiesto cosa succede ai datori di lavoro domestico in vacanza. In caso di trasferte fuori dal normale luogo di lavoro, i vostri lavoratori domestici conviventi sono tenuti, se ne fate richiesta, a recarsi in trasferta con voi.

La badante dovrà, pertanto, seguire l’assistito in soggiorni temporanei in altri Comuni e/o in residenze secondarie.

Per la trasferta i lavoratori hanno diritto a:

  •  il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere il luogo di vacanza
  • al riposo settimanale concordato nel contratto.

Cosa succede se la trasferta non è prevista da contratto?

Se la trasferta estiva non è stata prevista all’interno del contratto sottoscritto con il lavoratore domestico, il datore di lavoro dovrà corrispondere all’assistente familiare un’indennità aggiuntiva rispetto alla retribuzione ordinaria. L’indennità deve essere pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera, per tutti i giorni della trasferta.

Per maggior chiarezza sul tema vi consiglio di guardare una breve video pillola che spiega quanto previsto dal CCNL del lavoro domestico sul tema della trasferta.

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