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Licenziamento colf e badanti in gravidanza

lavoratrice domestica incinta

Licenziamento colf e badanti in gravidanza

Cosa fare quando le proprie colf e badanti sono in stato interessante?

I lavoratori domestici sono un sostegno fondamentale per lo svolgimento della vita familiare e comportano costi non sempre facili da sostenere.

Proprio per questi motivi, il venir meno della prestazione lavorativa della propria colf o badante rappresenta un problema cruciale per la famiglia. In caso di gravidanza, l’interruzione della prestazione di lavoro è certa e porta con se numerosi dubbi.

Per quanto tempo la colf riuscirà a portare avanti i propri compiti? Come farò a sostenere i costi della badante in maternità e della sua sostituta? Posso licenziare la lavoratrice domestica?

Per quest’ultima domanda ci viene data una risposta dal Tribunale di Napoli. Secondo la sentenza n.1477 del 17.02.2016, infatti, il divieto di licenziamento durante la gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino non si applica al settore del lavoro domestico. Pertanto, il datore di lavoro può licenziare la colf o la badante durante il periodo pre e post parto. Questa sentenza è in linea con quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione (n.17433 dello 02.09.2015), dall’Inps e dall’Ispettorato del Lavoro.

La conseguenza è che il licenziamento di una lavoratrice non rappresenta una discriminazione, quindi, la badante o la colf non potranno chiedere nessun risarcimento.

Che diritti ha la lavoratrice domestica incinta?

Il datore di lavoro che decide di mantenere la colf o la badante incinta, dovrà tutelare  la salute della lavoratrice fino ai 7 mesi di età del bambino, consentendole permessi per le visite ginecologiche e le prestazioni specialistiche per la tutela della maternità.

Fermo restando che la famiglia può decidere di licenziare la lavoratrice in qualunque momento, dando il dovuto preavviso, se decide di non farlo, non potrà adibirla al lavoro:

  • nei i due mesi precedenti la data presunta del parto;
  • per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
  • nei tre mesi dopo il parto;
  • durante i ulteriori giorni non goduti prima del parto, se lo stesso avviene in data anticipata rispetto a quella presunta

Inoltre, se la lavoratrice è addetta a lavori che, in relazione allo stato di gravidanza, sono troppo pesanti, il divieto viene anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto.
Vi ricordo che a colf e badanti spetta il trattamento economico e normativo di tutte le lavoratrici in congedo di maternità. Questo comporta un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione. Inoltre, i periodi di congedo di maternità vengono conteggiati nell’anzianità di servizio.

Fatto salvo quanto sinora raccontato per il tramite della sentenza n.1477 del 17.02.2016, tuttavia, è bene ricordare che il CCNL del lavoro domestico all’articolo 24 prevede che, dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa.

Presto pubblicherò un’altra sentenza in materia di licenziamento durante i periodo di maternità delle lavoratrici domestiche.

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