Dopo la tredicesima arriva il TFR
Dicembre è un mese molto intenso per i datori di lavoro domestico. Oltre alla tredicesima, che avete già corrisposto ai vostri lavoratori domestici, spesso colf e badanti chiedono l’anticipo del trattamento di fine rapporto.
Vediamo meglio cos’è il trattamento di fine rapporto.
Il TFR, conosciuto anche come liquidazione, è una somma accantonata dal datore corrisposta a colf e badanti nel momento in cui il rapporto di lavoro cessa.
Il lavoratore, pertanto, sia in caso di dimissioni sia di licenziamento, ha sempre diritto alla liquidazione. Anche se il lavoro svolto è stato di tipo saltuario, limitato a poche ore la settimana e cessato durante il periodo di prova, sempre che, in quest’ultimo caso, abbia maturato il rateo dopo quindici giorni di calendario.
In genere, il pagamento a dicembre del trattamento di fine rapporto è ben visto dalle famiglie che evitano così l’esborso di una grossa cifra tutta in una volta.
Quando si eroga il TFR di colf e badanti?
Su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro può pagare un’anticipazione di quanto maturato del trattamento di fine rapporto. L’anticipazione può essere effettuata in qualunque mese, per non più di una volta all’anno e nella misura non superiore al 70%.
È bene chiarire fin da subito che l’intero importo maturato del trattamento di fine rapporto può essere liquidato solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro (legge 29 maggio 1982, n. 297) e non in altre occasioni.
Come si calcola il trattamento di fine rapporto?
Il trattamento di fine rapporto è calcolato sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno, tredicesima inclusa, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio: il totale è diviso per 13,5. Inoltre, nell’anzianità di servizio utile per il trattamento di fine rapporto vanno compresi anche i periodi di assenza per infortunio, malattia, maternità e congedo matrimoniale.
La quota accantonata sarà soggetta ad incremento a norma dell’art. 1, comma 4, della legge 29 maggio 1982, n. 297, dell’1,5% annuo, mensilmente riproporzionato, e del 75% dell’aumento del costo della vita, accertato dall’ISTAT, con esclusione della quota maturata nell’anno in corso. Quindi, in caso di anticipazione del trattamento di fine rapporto, il coefficiente di rivalutazione si applica sull’intero importo accantonato fino al mese in cui viene pagata l’anticipazione. Per il resto dell’anno il coefficiente ISTAT si applica, invece, solo sull’importo che rimane a disposizione del datore di lavoro.