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Reddito di cittadinanza, niente incentivi per il lavoro domestico

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Reddito di cittadinanza, niente incentivi per il lavoro domestico

Le famiglie che assumono colf e badanti non possono chiedere benefici.

Come sapete, per le aziende che assumono persone che ricevono il Reddito di cittadinanza (Rdc), sono stati previsti degli sgravi fiscali e degli incentivi economici. Si tratta della seconda fase della misura messa a punto dal Governo: ovvero il collocamento a lavoro dei beneficiari del sussidio.

In questa fase, per i datori di lavoro, sono previsti benefici fino ad un massimo di 780 euro al mese (con durata massima di 18 mesi e minima di 6). Il beneficio può essere usato anche come esonero dal pagamento dei contributi all’Inps o sotto forma di credito d’imposta.

Cosa dice la legge sulle famiglie datori di lavoro domestico?

La legge non esclude le famiglie che assumono coloro che usufruiscono del sussidio. Il testo si limita a prevedere i benefici per i datori di lavoro privati che comunicano le disponibilità posti di lavoro alla piattaforma digitale dedicata al Rdc e che assumono a tempo pieno e indeterminato, soggetti titolari del Rdc. Dalla norma però si capisce che gli sgravi sono dedicati a imprese e professionisti. Tra le regole, infatti, c’è l’obiettivo di un incremento occupazionale dei dipendenti e di non oltrepassare i limiti “de minimis” degli aiuti di Stato. Inoltre, i datori di lavoro, dovranno ed essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc).

Cosa dice l’Inps sul Reddito di Cittadinanza?

L’Istituto di Previdenza è stato molto chiaro in merito. Con la circolare n.104/2019 ci dice che “nei casi di assunzioni di lavoratori domestici, seppure effettuate a tempo pieno e indeterminato, lo sgravio in trattazione non può trovare applicazione. Ciò perché, tra le condizioni legittimanti la fruizione dell’agevolazione, l’articolo 8, comma 6, del D.L. n. 4/2019, espressamente prevede il rispetto delle disposizioni e dei limiti introdotti dai Regolamenti (UE) n. 1407 e 1408 del 2013 e n. 717 del 2014 sugli aiuti di importanza minore. Al riguardo, in considerazione della circostanza che per gli aiuti di Stato ciò che rileva è che il datore di lavoro beneficiario della misura possa essere considerato, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, un soggetto che eserciti un’attività economica, si evidenzia che per i datori di lavoro domestico tale condizione di legittimità non risulta applicabile.” La cattiva notizia quindi è che le famiglie che assumono assistenti familiari o collaboratori domestici non avranno diritto ad alcun beneficio.

 

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