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Il DL Cura Italia nell’ottica del lavoro domestico

Il DL Cura Italia nell’ottica del lavoro domestico

Come fatto nei post precedenti (Lavoro domestico e Decreto Cura Italia) vorrei continuare a commentare il Decreto Cura Italia nell’ ottica del lavoro domestico. Oggi Mi soffermerò sugli articoli 25 e 33. Gli articoli trattano rispettivamente i temi del congedo di indennità e la NASpi.

Congedo di indennità

Art. 25 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19)

A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori/lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall’articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ai fini dell’accesso al bonus baby sitter il datore di lavoro domestico dovrà presentare domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS, in caso di superamento del finanziamento stanziato pari a 30 milioni di euro per l’anno 2020, procede al rigetto delle domande presentate.

 

NASpi per i lavoratori domestici

Art. 33 (Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL)

Nel caso in cui il rapporto di lavoro domestico si interrompa, al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.

Per i lavoratori domestici che presenteranno le domande di NASpI oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Tutti i chiarimenti sulla procedura di richiesta si trovano sul sito INPS.

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