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Bonus Lavoro domestico, attivo il servizio INPS

lavoratori domestici

Bonus Lavoro domestico, attivo il servizio INPS

Procedura online bonus lavoro domestico

A partire dal 25 maggio è attivo il servizio INPS per richiedere il bonus per i lavoratori domestici. Come vi avevo anticipato nei precedenti post, con il Decreto Rilancio è stato finalmente introdotto il bonus per il settore del lavoro domestico. L’indennità ammonta a 500 Euro e può essere richiesta per i mesi di aprile e maggio 2020. Il contributo totale è di 1000 Euro ed è previsto per i lavoratori NON conviventi che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro di durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.

L’indennità deve essere richiesta all’INPS.

L’Istituto di previdenza sociale ha attivato la procedura online il 25 maggio. Per avviare la domanda di bonus sono necessari:

  • codice fiscale,
  • Pin Inps.

Chi non possiede un Pin potrà richiederlo direttamente sul sito. Il bonus lavoro domestico può essere attivato in più modi:

  • sul sito INPS,
  • al Contact Center Multicanale,
  • attraverso Patronati e intermediari autorizzati come l’Associazione DOMINA.

Per poter effettuare la presentazione della domanda online all’Istituto, è necessario compilare tutti i dati obbligatori previsti nelle diverse pagine. L’accesso alla funzionalità avviene selezionando la voce di Menu Presentazione domanda. L’utente dovrà inserire i dati anagrafici del richiedente e i dati relativi al pagamento dell’indennità. Il versamento potrà essere effettuato dall’Inps con:

  • bonifico domiciliato presso ufficio postale,
  • accredito su c/c bancario,
  • accredito su c/c postale,
  • libretto postale,
  • carta prepagata con iban.

Al termine della procedura l’utente potrà verificare i dati nella pagina di Riepilogo e decidere se inoltrare la domanda o salvare una bozza  che verrà completata o modificata in un secondo momento.

Incompatibilità bonus

Tra i requisiti per poter richiedere il bonus lavoro domestico l’Inps specifica che può essere richiesto dai lavoratori che:

  • non sono titolari di pensione ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
  • non sono titolari di altra tipologia di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente;
  • non sono percettori di indennità/prestazioni legate all’emergenza Covid-19.

L’Inps aggiunge che, in caso di soggetti che percepiscono una misura di contrasto alla povertà, come Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza, l’indennità è
riconosciuta comunque fino al raggiungimento della somma di 500 euro mensili ad integrazione della somma percepita a titolo di RDC/PDC.

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