Procedura di emersione dei lavoratori domestici.
Tra le tante misure adottate dal Decreto Rilancio a sostegno dei lavoratori, è stata introdotta una norma per la regolarizzazione dei lavoratori domestici migranti e non.
L’articolo 103 del Decreto di fatto introduce una doppia sanatoria:
- regolarizzazione rapporti di lavoro irregolari di lavoratori italiani o stranieri,
- regolarizzazione stranieri con permesso di soggiorno scaduto.
Il Governo, in base alle domande arrivate per le ultime sanatorie del 2009 e del 2012, stima che ci saranno circa 220 mila richieste. La stima è ipotetica, infatti è molto difficile stabilire un numero preciso.
Chi può presentare la richiesta? Possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio italiano o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare ancora in corso con cittadini italiani o cittadini stranieri:
- i datori di lavoro domestico italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea,
- i datori di lavoro domestico stranieri in possesso di un titolo di soggiorno ex art. 9 del Decreto Legislativo n. 286 del 1998,
La regolarizzazione dei lavoratori domestici stranieri potrà essere effettuata mediante il versamento di 500 euro per ogni lavoratore, un contributo forfettario che dovrà essere versato a seguito dell’istanza presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020. È previsto inoltre il pagamento di una somma forfettaria a titolo retributivo, contributivo e fiscale che il datore di lavoro ha “evaso” e che sarà oggetto di un apposito decreto da parte del Ministero del lavoro.
Il decreto Rilancio, per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto prevede poi la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno temporaneo. Il documento sarà valido solo nel territorio italiano e avrà una durata di 6 mesi. Questo termine inizia a decorrere dalla presentazione dell’istanza. Questa richiesta potrà essere presentata solo se i cittadini stranieri:
- sono stati sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020;
- hanno soggiornato in Italia prima dell’8 marzo 2020 (da dimostrare con apposita dichiarazione effettuata ai sensi della legge. n. 68/2007 oppure tramite attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici).
Come presentare la domanda di regolarizzazione?
Per la regolarizzazione di rapporti di lavoro in nero da parte di datori di lavoro italiani o di uno Stato membro UE, ci si dovrà rivolgere all’INPS. Il lavoratore extracomunitario invece dovrà rivolgersi allo sportello immigrazione del Ministero dell’Interno. Lo straniero che vorrà chiedere il permesso temporaneo di soggiorno, infine, dovrà rivolgersi direttamente alla Questura.
Inammissibilità delle istanze
Il Decreto chiarisce che “costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’art. 600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale;
c) reati previsti dall’articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni”.