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Pagamento contributi lavoro domestico per mancato preavviso o ferie non godute

Pagamento contributi lavoro domestico per mancato preavviso o ferie non godute

Pagamento dei contributi dei lavoratori domestici relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute.

L’ultimo messaggio dell’INPS* per il settore del lavoro domestico riguarda il pagamento dei contributi dei lavoratori domestici che riguardano periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute. Il messaggio arriva a seguito delle tante richieste di chiarimento sollevate dalle famiglie datori di lavoro domestico sul tema.

Nel 2013 è stata rilasciata, all’interno del “Portale dei Pagamenti”, la funzione per il versamento dei contributi per periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute per i rapporti di lavoro domestico cessati.

Questa funzionalità riporta l’INPS “tiene conto di una duplice data di cessazione dell’obbligo contributivo, la prima individuabile nella data di cessazione valida ai fini giuridici (quella in cui effettivamente è terminata la prestazione lavorativa), la seconda è la data di fine dell’obbligo contributivo, che coincide con il termine dei giorni di mancato preavviso che hanno dato luogo alla relativa indennità sostitutiva”.

Riguardo all’indennità sostitutiva del preavviso l’Istituto, con la circolare n. 263 del 24 dicembre 1997, ha precisato che le somme erogate a tale titolo devono essere aggiunte, ai fini del calcolo dei contributi, alla retribuzione dell’ultimo periodo di paga, ma attribuite, ai fini dell’accredito dei contributi assicurativi a favore del lavoratore, al periodo cui esse si riferiscono.

Con riferimento alla disciplina delle ferie non godute, si deve tener conto della precisazione presente nel CCNL di categoria dell’8 settembre 2020 (in vigore dal 1° ottobre 2020), secondo cui le ferie non possono essere monetizzate, ad eccezione dei giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro.

La natura di questa monetizzazione è retributiva. Le ferie, che godono di tutela di rilievo costituzionale, sono irrinunciabili e, conseguentemente, le somme erogate a tale titolo costituiscono un’erogazione di natura retributiva, poiché strettamente legate al rapporto di lavoro. Quindi, gli importi dovuti dal datore di lavoro a titolo di ferie maturate e non godute rientrano nella determinazione del reddito da lavoro dipendente dell’ultimo periodo lavorato ai fini contributivi. Di conseguenza, il pagamento della contribuzione previdenziale relativa alle somme imponibili corrispondenti alle settimane/ore di ferie maturate e non godute deve essere effettuato insieme all’ultimo periodo lavorato, fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro.

Esempio pratico

Se l’assistente familiare viene licenziato senza preavviso e senza aver fruito delle ferie maturate è dovuta la contribuzione anche per la retribuzione percepita a tale titolo. La famiglia datore di lavoro deve calcolare le settimane e le ore retribuite, necessarie per la generazione del documento di pagamento.

Esempio di calcolo: Cessazione di un rapporto di lavoro di 24 ore settimanali e con anzianità di servizio di 2 anni – data fine rapporto: 27 giugno 2020 senza preavviso – ferie non fruite.

Il lavoratore ha diritto a 15 giorni di indennità di mancato preavviso e ha maturato 13 giorni di ferie di cui non ha fruito.

Il datore di lavoro, dopo aver comunicato la data di cessazione  (sul “Portale dei Pagamenti”), dovrà indicare i 15 giorni di calendario di preavviso (le 3 settimane comprese dal 28/06/2020 al 12/07/2020), e generare due Avvisi di pagamento “pagoPA”:

  • 2°/2020 – che conterrà anche le ore retribuite come ferie maturate e non fruite: 312 ore lavorate (24hx13sett) + 52 ore retribuite per ferie (24h/6ggx13gg) per un totale di 364 ore;
  • 3°/2020 – per il pagamento delle tre settimane di mancato preavviso: 24h/7ggx15gg = 52 ore (51,43 arrotondato per eccesso) per le prime tre settimane di luglio, dove cadono i 15 giorni, che saranno indicate nella causale di pagamento con la lettera “P”.

 

*Il messaggio 17 giugno 2021, n. 2330 – INPS

 

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