In questo articolo approfondiremo alcuni aspetti del regolamento di CAS.SA.COLF, riguardanti la possibilità per i datori di lavoro iscritti di sanare la propria posizione contributiva relativa all’incremento contributivo. CAS.SA.COLF ha recentemente stabilito che tutti i datori di lavoro iscritti avranno l’opportunità di regolarizzare la propria situazione contributiva, relativa all’aumento dei contributi di assistenza contrattuale da 0,03 € a 0,06 €, che decorre dal 1° Gennaio 2021.
Per avviare il processo di regolarizzazione, è necessario inviare una mail all’indirizzo recuperocontributi@cassacolf.it. Nella mail, si dovranno fornire il nome, cognome e codice fiscale delle parti coinvolte nel rapporto di lavoro. È inoltre richiesto di allegare i bollettini PagoPa relativi ai trimestri da recuperare.
Continua a leggere per ottenere ulteriori dettagli sul regolamento di CassaColf e sulle disposizioni relative alla regolarizzazione dei contributi di assistenza contrattuale.
REGOLAMENTO DATORI DI LAVORO CAS.SA.COLF: INIZIO OPERATIVITÀ E OBBLIGATORIETÀ DELLA CONTRIBUZIONE (ART. 3-4)
CAS.SA.COLF ha l’obiettivo di fornire prestazioni e servizi per i lavoratori e i datori di lavoro, inclusi trattamenti assistenziali sanitari e assicurativi, integrativi ed aggiuntivi rispetto alle prestazioni pubbliche. In conformità a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), che disciplina il rapporto di lavoro domestico, CAS.SA.COLF è un organismo paritetico composto per il 50% da FIDALDO e DOMINA e per l’altro 50% da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS e FEDERCOLF.
L’adesione al CCNL implica l’obbligo di iscrizione a CAS.SA.COLF da parte dei dipendenti e dei datori di lavoro. Il datore di lavoro e il lavoratore dipendente sono tenuti a adempiere agli obblighi contributivi di assistenza contrattuale previsti dal contratto. I contributi di assistenza contrattuale devono essere versati secondo un importo orario minimo complessivo di € 0,06 come stabilito dall’art. 53 del CCNL; il lavoratore dipendente è obbligato a contribuire con un importo minimo di € 0,02 per ogni ora lavorativa. Il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi di assistenza contrattuale, adempiendo agli obblighi di versamento sia per sé stesso che per il proprio dipendente.
PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI; CONFORMITÀ E CONTINUITÀ DEI PAGAMENTI; REGOLARIZZAZIONE (art. 4-5)
I contributi di assistenza contrattuale dell’art. 4 devono essere versati trimestralmente all’INPS. Il versamento avviene tramite il codice F2 – FONDO COLF, nel bollettino trimestrale entro i termini di scadenza dei contributi previdenziali. I contributi devono essere versati con continuità per ogni trimestre di durata del rapporto di lavoro. Se vengono omessi i versamenti per uno o al massimo due trimestri consecutivi, è possibile sanare tale omissione aumentando i contributi di € 0,06 per ogni ora retribuita nei trimestri precedenti oggetto di recupero. Questa possibilità è valida solo se i contributi relativi al trimestre precedente sono stati versati, anche da un datore di lavoro diverso, e il recupero avviene nel trimestre immediatamente successivo. È possibile aumentare volontariamente il versamento per raggiungere la soglia minima necessaria per accedere alle prestazioni degli articoli 7 e successivi. CAS.SA.COLF può stabilire ulteriori modalità di versamento dei contributi di assistenza contrattuale, che saranno comunicate sul sito www.cassacolf.it.
Tutti i datori di lavoro domestico ai quali viene applicato il CCNL di categoria sono iscritti a CAS.SA.COLF dal primo giorno del trimestre in cui iniziano a versare regolarmente i contributi di assistenza contrattuale come indicato negli articoli precedenti. I beneficiari delle prestazioni sono gli stessi datori di lavoro domestico iscritti e, in alcuni casi, anche i loro eredi. Il versamento regolare e continuativo dei contributi di assistenza contrattuale è una condizione per l’accesso e il mantenimento dei benefici forniti da CAS.SA.COLF.
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI (art.7)
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro ha diritto alle prestazioni se ha versato regolarmente i contributi di assistenza contrattuale di assistenza contrattuale. Per ottenere il diritto alle prestazioni, è necessario che i contributi siano stati versati nei quattro trimestri precedenti l’evento o nei tre trimestri precedenti più quello in cui si verifica l’evento, con un importo complessivo non inferiore a € 25,00 (venticinque/00).
EVENTI VERIFICATISI NEI PRIMI TRIMESTRI DI ISCRIZIONE
I datori di lavoro non hanno diritto alle prestazioni per gli eventi che si verificano durante il primo trimestre di iscrizione a CAS.SA.COLF. Se l’evento si verifica nel secondo, terzo o quarto trimestre successivo al primo trimestre di versamento dei contributi, le prestazioni saranno erogate solo dopo che i contributi di assistenza contrattuale sono stati versati regolarmente e continuativamente per quattro trimestri consecutivi, con un importo complessivo non inferiore a € 25,00 (venticinque/00).
REQUISITO DELLA CONTINUITÀ
Il requisito della continuità è soddisfatto se i contributi di assistenza contrattuale sono stati versati con il codice F2 in ogni trimestre, indipendentemente dall’entità e dal numero di settimane coperte, come previsto nel regolamento.
DECADENZA DALLE PRESTAZIONI PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI E DEGLI OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE
Ecco un elenco delle decadenze relative alle prestazioni per mancato rispetto dei termini e degli obblighi di documentazione:
- Prestazioni sanitarie integrative:
- Richiesta entro 12 mesi dall’evento causante la non autosufficienza permanente.
- Documentazione richiesta deve accompagnare la richiesta.
- Se la documentazione inviata non è sufficiente, è possibile presentare la documentazione mancante entro ulteriori 12 mesi.
- In caso contrario, si perderà il diritto alla prestazione.
- Prestazioni dell’art. 8, comma 2:
- Richiesta entro 12 mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro a termine in sostituzione di maternità.
- Documentazione richiesta deve accompagnare la richiesta.
- Se la documentazione inviata non è sufficiente, è possibile presentare la documentazione mancante entro ulteriori 12 mesi.
- In caso contrario, si perderà il diritto alla prestazione.
- Prestazioni dell’art. 8, comma 3:
- Richiesta entro 12 mesi dalla data in cui il datore di lavoro risarcisce l’INAIL a seguito dell’azione di rivalsa.
- Documentazione richiesta deve accompagnare la richiesta.
- Se la documentazione inviata non è sufficiente, è possibile presentare la documentazione mancante entro ulteriori 12 mesi.
- In caso contrario, si perderà il diritto alla prestazione.
- Prestazioni dell’art. 8, comma 4:
- Richiesta entro 12 mesi dalla data in cui il datore di lavoro risarcisce i terzi per il danno causato dal lavoratore.
- Documentazione richiesta deve accompagnare la richiesta.
- Se la documentazione inviata non è sufficiente, è possibile presentare la documentazione mancante entro ulteriori 12 mesi.
- In caso contrario, si perderà il diritto alla prestazione.
Scopri di più sul sito cassacolf.it.
Scarica qui il REGOLAMENTO DATORI DI LAVORO completo di Cas.sa.Colf.