15 Set '23
INFORTUNIO COLF: LA RESPONSABILITÀ È DEL DATORE DI LAVORO DOMESTICO
L’istanza di risarcimento danni, presentata da una domestica che ha subito un infortunio cadendo da una scala mentre stava rimuovendo delle tende, ha dato alla Cassazione, sezione Lavoro, l’opportunità di richiamare l’assegnazione dei carichi probatori in relazione alla responsabilità del datore di lavoro in seguito alla violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
L’INFORTUNIO DURANTE IL SERVIZIO
Nel caso in cui la colf si faccia male durante l’orario di servizio, è responsabilità del datore di lavoro domestico dimostrare che erano state fornite adeguate condizioni di sicurezza nell’ambiente di lavoro. Nello specifico, la domestica si è infortunata mentre stava eseguendo l’operazione di rimozione delle tende. Pertanto, spetta al datore di lavoro garantire che la scala fosse stabile e in buone condizioni, che la colf fosse adeguatamente formata in termini di sicurezza e che fossero state prese tutte le misure necessarie per evitare incidenti durante il suo lavoro. La sicurezza sul luogo di lavoro è una priorità importante e il datore di lavoro domestico ha il dovere di assicurarsi che siano soddisfatte tutte le normative e le precauzioni necessarie per proteggere la salute e la sicurezza della dipendente.
Adesso spetta al datore dimostrare di aver vietato alla domestica di svolgere l’operazione in sua assenza e di aver fornito alla lavoratrice una scala che rispettasse le norme di sicurezza. Questo dimostrerebbe che ha preso tutte le precauzioni necessarie per evitare il danno. È importante notare che la responsabilità del datore di lavoro domestico è di natura contrattuale e può derivare da azioni compiute o omissioni. Questo è quanto emerge dall’ordinanza numero 25217/2023, pubblicata il 24 agosto 2023 dalla sezione lavoro della Cassazione. La richiesta della domestica è stata accolta dopo che aveva subito due sconfitte iniziali in tribunale.
La recente richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla colf ha offerto l’opportunità alla Cassazione di chiarire come debbano essere distribuiti gli oneri probatori in situazioni riguardanti la responsabilità del datore di lavoro in seguito alla violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
Nel contesto di questa vicenda, la richiesta di risarcimento era stata respinta sia in primo che in secondo grado di giudizio. Ciò era avvenuto perché la lavoratrice era stata chiamata a dimostrare non solo che il datore di lavoro domestico avesse violato i suoi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, ma anche che esisteva un collegamento diretto tra questa violazione e il danno alla sua salute subito a seguito dell’incidente.
In altre parole, la lavoratrice aveva il compito di provare che l’incidente e il conseguente danno subito erano direttamente collegati all’omissione o alla negligenza del datore di lavoro nel fornire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso delle normative in materia di salute e sicurezza. La Cassazione, con la sua ordinanza, ha confermato questa interpretazione degli oneri probatori in casi simili, sottolineando l’importanza di dimostrare non solo la violazione delle normative, ma anche il legame causale tra questa violazione e l’evento dannoso. In modo più dettagliato, è emerso che la domestica, per eseguire la pulizia delle tende durante i cambi di stagione, di solito utilizzava una scala con l’aiuto del datore di lavoro, il quale momentaneamente si allontanava dalla residenza. Tuttavia, secondo la Corte, mancavano le prove che dimostrassero l’ordine esplicito da parte del datore di lavoro domestico affinché la lavoratrice svolgesse tale operazione, e non c’erano evidenze che la scala utilizzata avesse una base stabile. Inoltre, la Corte ha ritenuto che non si potesse imputare al datore di lavoro la presenza di un tappeto su cui la scala potrebbe essersi scivolata, dato che tale tappeto avrebbe potuto essere facilmente rimosso dalla lavoratrice.
COME SI È PRONUNCIATA LA CORTE DI CASSAZIONE
La Corte di Cassazione, a cui la lavoratrice aveva presentato un ricorso, ha espresso un parere completamente opposto. Secondo la Cassazione, una volta stabilita l’esistenza del rapporto di lavoro, dell’incidente e del collegamento causale tra l’uso di uno specifico strumento di lavoro e il danno subito, il datore di lavoro domestico è tenuto a dimostrare di aver preso tutte le misure preventive necessarie per evitare il danno. Questo perché la lavoratrice aveva subito l’incidente durante il suo lavoro senza aver compiuto alcun comportamento particolare.
La Corte Suprema ha sottolineato che in dottrina e giurisprudenza è ampiamente accettata la visione secondo cui la responsabilità del datore di lavoro domestico derivante dalla violazione delle norme di protezione della salute e sicurezza sul lavoro è di natura contrattuale. Questo perché il contenuto del contratto individuale è integrato per legge, in base all’articolo 1374 del Codice Civile, dalla disposizione che impone l’obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori.
La Cassazione ha precisato che da questa concezione non emerge una responsabilità oggettiva del datore di lavoro domestico, ma rimane comunque necessario dimostrare l’elemento della colpa. Questa necessità deve essere coordinata con il regime probatorio specifico della responsabilità contrattuale. Di conseguenza, è il “debitore di sicurezza” (il datore di lavoro) che deve dimostrare di aver adempiuto all’obbligo di protezione, mentre la lavoratrice deve dimostrare sia la lesione dell’integrità fisica e mentale, sia il collegamento causale tra questo danno e l’esecuzione del suo lavoro.
31 Ago '23
IL LAVORATORE DOMESTICO NON TORNA DALLE FERIE: COSA FARE?
Il diritto del lavoro domestico rappresenta un campo giuridico di particolare importanza e delicatezza, poiché riguarda le relazioni di lavoro all’interno della sfera familiare. In situazioni in cui un lavoratore domestico decide di interrompere il rapporto di lavoro in modo inaspettato, come nel caso in cui una colf decida di non tornare al lavoro dopo aver trascorso l’estate nel proprio paese d’origine, sorgono importanti questioni giuridiche riguardo ai diritti e agli obblighi delle parti coinvolte.
DIMISSIONI O LICENZIAMENTO
In situazioni in cui il lavoratore domestico manifesta l’intenzione di non tornare al lavoro dopo un periodo di assenza, è essenziale considerare i modi attraverso i quali il rapporto di lavoro può essere risolto. Da un lato, la dipendente potrebbe decidere di dimettersi presentando dimissioni esplicite, comunicando la sua intenzione di non riprendere il lavoro dopo le vacanze. In tal caso, è fondamentale che le dimissioni siano formalizzate attraverso una lettera scritta, rispettando le modalità di notifica previste dal contratto o dalla normativa vigente.
Dall’altro lato, il datore di lavoro ha il diritto di risolvere il rapporto di lavoro tramite licenziamento nel caso in cui il lavoratore domestico abbia manifestato un’intenzione chiara di non tornare al lavoro dopo un periodo di assenza. Il datore di lavoro può dare il preavviso previsto dalla legge o dal contratto, oppure può procedere all’avvio della procedura di contestazione per assenza non giustificata e, se sussistono circostanze, attivare il licenziamento per giusta causa.
GIUSTA CAUSA: PROCEDURE DA SEGUIRE PER IL DATORE DI LAVORO DOMESTICO
Il datore di lavoro domestico, al fine di procedere con la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, può intraprendere le seguenti azioni:
- Comunicazione formale: il datore di lavoro può inviare una comunicazione formale tramite raccomandata all’indirizzo della dipendente indicato nel contratto di lavoro, segnalando la sua assenza ingiustificata e richiedendo una risposta entro un termine stabilito, ad esempio 5 giorni. Questa comunicazione serve a garantire che la dipendente sia a conoscenza della situazione e abbia l’opportunità di fornire spiegazioni o chiarimenti.
- Licenziamento per giusta causa: se la dipendente non risponde alla comunicazione entro il termine indicato e non presenta valide ragioni per la sua assenza, il datore di lavoro può procedere con un licenziamento per giusta causa. Questo tipo di licenziamento è giustificato da un comportamento grave e intollerabile da parte del lavoratore. Non si deve prevedere l’indennità di preavviso tra le competenze di fine rapporto.
ASPETTI ECONOMICI DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO
La risoluzione del rapporto di lavoro domestico comporta diversi aspetti economici che devono essere gestiti accuratamente:
- Differenze retributive: Eventuali differenze retributive dovute alla dipendente devono essere calcolate e liquidate in base al periodo di lavoro effettivamente svolto.
- Monetizzazione delle ferie rimanenti: Le ferie maturate e non godute devono essere monetizzate e corrisposte al lavoratore.
- Trattamento di fine rapporto (TFR): Il TFR accumulato deve essere calcolato e liquidato in conformità con le disposizioni di legge.
- Calcolo della tredicesima: La tredicesima mensilità deve essere calcolata e corrisposta al lavoratore per il periodo di lavoro effettivo.
- Preavviso: Qualora non lavorato il periodo preavviso va monetizzato tra le competenze di fine rapporto.
È necessario altresì consegnare al lavoratore domestico, a chiusura del rapporto di lavoro, la CU – certificazione unica e la lettera di licenziamento.
COSA COMUNICARE ALL’INPS IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO
La comunicazione di cessazione deve essere presentata all’INPS entro cinque giorni dall’evento. La comunicazione ha efficacia anche nei confronti dei servizi competenti, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’INAIL nonché della prefettura ufficio territoriale del Governo.
Poichè previsto l’obbligo di comunicazione esclusivamente telematica, la cessazione va comunicata online all’INPS attraverso:
- il Cassetto per il lavoro domestico”;
- l’app “INPS Mobile” (installandola sul proprio smartphone o tablet).
In alternativa, è possibile effettuare la cessazione tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, come l’Associazione DOMINA: www.associazionedomina.it .
27 Lug '23
COME FUNZIONANO LE FERIE NEL LAVORO DOMESTICO?
Guida pratica alle ferie annuali per datori e lavoratori domestici
Con l’arrivo della stagione estiva i lavoratori, inclusi quelli del settore del lavoro domestico, godono delle ferie accumulate nel corso dell’anno. Tuttavia, non tutti i lavoratori domestici decidono di andare in ferie durante l’estate, poiché il periodo potrebbe non essere adatto alle loro esigenze familiari oppure, se non nati in Italia, al clima del loro paese di origine.
Ma come si calcolano le ferie per un collaboratore domestico? Partiamo dalla normativa nazionale, considerando l’ipotesi in cui le parti coinvolte non applichino un contratto collettivo nazionale (CCNL) specifico.
Secondo il Decreto Legislativo n.66/2003, all’articolo 10, il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, a meno che condizioni migliori siano stabilite dalla contrattazione collettiva. Pertanto, è importante seguire anche quanto previsto dall’articolo 2109 del Codice Civile, il quale specifica che il periodo di ferie dovrebbe essere previsto in modo continuativo, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e del lavoratore.
È importante sottolineare che, in base al Decreto Legislativo n.66/2003, non è possibile sostituire il godimento delle ferie con il pagamento di un’indennità sostitutiva per le ferie non usufruite. Questa regola non può essere derogata o modificata da accordi tra le parti, sia tramite CCNL che tra privati, poiché il diritto alle ferie è irrinunciabile e non può essere negoziato.
FERIE LAVORATORI DOMESTICI: CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO
Se nel rapporto di lavoro si applica il CCNL sulla disciplina del lavoro domestico, firmato da DOMINA e Fidaldo per la parte datoriale, e da Filcams CGIL, Fisascat CISL, UILTuCS e Federcolf per la parte sindacale, ecco cosa accade riguardo alle ferie del collaboratore domestico.
Il lavoratore domestico ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite di almeno 26 giorni lavorativi per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, indipendentemente dalla durata e distribuzione dell’orario di lavoro.
Quando diciamo “indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro,” significa che, per il conteggio delle ferie, la settimana lavorativa è considerata di sei giorni, dal lunedì al sabato, indipendentemente da come sia distribuito l’orario di lavoro settimanale. Ad esempio, anche se si lavora solo un giorno alla settimana, quel giorno equivale a sei giorni di ferie durante il periodo di fruizione delle ferie.
Il diritto alle ferie è un diritto inalienabile anche per il lavoro domestico e non può essere oggetto di trattativa. Il CCNL ribadisce questo principio e durante il rapporto di lavoro in corso, è vietato rinunciare al godimento delle ferie e ricevere invece un pagamento sostitutivo per le ferie non usufruite, a meno che il rapporto di lavoro non venga risolto. Questo principio costituzionale è finalizzato a tutelare il lavoratore, ponendo la sua salute al primo posto.
Anche per chi segue il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore, il datore di lavoro dovrà stabilire il periodo di ferie tra giugno e settembre, considerando le necessità sia dell’azienda che del lavoratore. Potrebbe essere possibile concordare un periodo diverso, ma di norma, le ferie avvengono durante questi mesi.
Le ferie si intendono come giorni lavorativi e non giorni del calendario. Quindi, le domeniche e le festività nazionali o infrasettimanali non vengono conteggiate come giorni di ferie.
Nel lavoro domestico, è possibile suddividere le ferie in non più di due periodi all’anno, se le parti coinvolte sono d’accordo. Tuttavia, ad eccezione di quanto previsto al comma 7 dell’articolo 18, è richiesto che almeno due settimane di ferie vengano usufruite nell’anno in cui sono maturate e altre due settimane entro i successivi 18 mesi.
Se un lavoratore non italiano ha la necessità di avere un periodo di ferie più lungo per un rimpatrio temporaneo, su richiesta del lavoratore e con l’accordo del datore di lavoro, è possibile accumulare le ferie per un massimo di due anni, anche in deroga a quanto detto nel paragrafo precedente.
COME SI PAGANO LE FERIE AL LAVORATORE DOMESTICO?
Le ferie vengono pagate in diversi modi a seconda del tipo di lavoratore. Per i dipendenti con stipendio mensile, riceveranno la normale retribuzione senza tagli. Coloro con un salario calcolato in base alle ore lavorate riceveranno un importo proporzionale, pari a 1/6 dell’orario settimanale, per ogni giorno di ferie godute. I lavoratori retribuiti per le ore effettive di lavoro riceveranno un compenso per ogni giorno di ferie pari a 1/26 della loro retribuzione mensile.
Se il lavoratore riceve vitto e alloggio durante il periodo di ferie ma non ne usufruisce, riceverà un compenso sostitutivo.
Nel caso di licenziamento, dimissioni o se il lavoratore non ha ancora completato un anno di servizio al momento dell’inizio delle ferie, riceverà una frazione delle ferie spettanti in base ai mesi di servizio effettivo. È importante notare che le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso, licenziamento, malattia o infortunio. Inoltre, il periodo di ferie non interrompe la maturazione di altri diritti contrattuali.
I giorni di ferie vengono considerati ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali. Le retribuzioni per le ferie godute e l’indennità per ferie non godute sono soggette ai contributi INPS e Cas.sa.Colf secondo le normative nazionali e contrattuali.
SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO DOMESTICO
Dal punto di vista giuridico, sul tema delle ferie, si stabilisce che il lavoratore, se vuole ottenere l’indennità sostitutiva delle ferie non godute, deve dimostrare di aver svolto attività lavorativa nei giorni in cui avrebbero dovuto essere fruite le ferie. Questa dimostrazione è necessaria perché l’indennità è legata al fatto che il lavoratore abbia effettivamente lavorato più giorni rispetto al normale periodo di lavoro annuale. D’altra parte, spetta al datore di lavoro provare di aver effettivamente pagato l’indennità (Cass. 20111/2017, 8521/2015, 26985/2009, Cass. 22751/2004).
Se il datore di lavoro contesta la validità delle buste paga utilizzate dal giudice come prova del mancato godimento delle ferie, è compito del datore di lavoro dimostrare che le ferie sono state effettivamente godute (Cass. 16656/2019).
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza numero C-277/08 del 10 settembre 2009, ha stabilito che se un lavoratore non ha potuto usufruire delle ferie a causa di malattia, ha il diritto di godersi le ferie subito dopo aver superato la malattia, anche se il periodo di riferimento è già passato.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 18168/2013, conferma l’obbligo per il datore di lavoro di risarcire il lavoratore per le ferie non godute.
COME SOSTITUIRE LAVORATORE DOMESTICO IN FERIE
Quando un lavoratore va in ferie, è necessario seguire alcune procedure per sostituirlo. Il datore di lavoro deve assumere un nuovo lavoratore a tempo determinato per la sua sostituzione e comunicarlo correttamente all’INPS e agli Enti competenti. Il lavoratore temporaneo, assunto per sostituire quello principale in ferie, ha gli stessi diritti previdenziali e contrattuali, tra cui il rateo di tredicesima, il trattamento di fine rapporto e le ferie maturate secondo la legge. Questi diritti verranno monetizzati al termine del rapporto di lavoro.
Se durante l’estate, il datore di lavoro o la persona a cui è addetto, decide di trascorrere alcuni giorni in un altro luogo o in una residenza secondaria, può richiedere al lavoratore convivente di andare in trasferta. In questo caso, al lavoratore saranno rimborsate le spese di viaggio sostenute direttamente in queste occasioni e avrà diritto ai riposi settimanali. Inoltre, riceverà una diaria giornaliera, pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera indicata nella Tabella retributiva A, per ogni giorno in cui si trovi in trasferta o soggiorno temporaneo, a meno che questa condizione non sia già prevista nel contratto di assunzione.
13 Lug '23
INAIL E SSN NEL LAVORO DOMESTICO
Prestazioni a carico INAIL e Sistema Sanitario Nazionale nell’ambito del lavoro domestico
Il lavoro domestico svolge un ruolo fondamentale nella società, tuttavia, può comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Per garantire loro la protezione adeguata, in Italia esistono diverse prestazioni a carico dell’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) e del SSN (Sistema Sanitario Nazionale).
L’INAIL offre copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori domestici. Attraverso il pagamento di un contributo, i datori di lavoro domestico possono assicurare i propri dipendenti domestici e usufruire di indennità in caso di infortuni o malattie correlate al lavoro.
Inoltre, il SSN fornisce assistenza sanitaria ai lavoratori domestici tramite il Servizio Sanitario Nazionale. Questo comprende accesso a visite mediche, trattamenti, farmaci e altri servizi sanitari necessari. I lavoratori domestici possono usufruire di prestazioni mediche gratuitamente o con un costo ridotto, a seconda delle proprie condizioni e delle normative vigenti.
Queste prestazioni a carico dell’INAIL e del SSN rappresentano un’importante tutela per i lavoratori domestici, assicurando loro supporto finanziario in caso di incidenti sul lavoro e accesso a cure mediche necessarie. Tuttavia, è fondamentale che i datori di lavoro domestico adempiano ai propri obblighi contributivi per garantire una copertura adeguata e rispettare i diritti dei lavoratori domestici.
PRESTAZIONI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SNN) NEL LAVORO DOMESTICO
La quota versata dal datore di lavoro in conformità alle norme vigenti consente al lavoratore domestico, sia italiano che straniero, di accedere alle prestazioni assicurative e pensionistiche, a condizione che soddisfi i requisiti richiesti dalla legge. È importante precisare che l’assicurazione contro le malattie, come stabilito dall’articolo 2 della legge numero 1403/1971, garantisce solo le protezioni fornite dal sistema sanitario nazionale esistente, assicurando quindi assistenza per le seguenti prestazioni:
- Cure sanitarie generiche, sia a domicilio che ambulatoriali;
- Cure specialistiche ambulatoriali;
- Farmaci;
- Ricoveri ospedalieri;
- Assistenza ostetrica;
- Cure pediatriche;
- Prestazioni integrative.
Le prestazioni dell’assicurazione contro le malattie si estendono anche ai familiari a carico dei lavoratori domestici.
In caso di assenza per malattia, mantenendo i diritti di tutela assistenziale menzionati in precedenza, il lavoratore non ha diritto a compensazioni retributive come indennità per malattia a carico dell’INPS. Le competenze rimangono dovute dal datore di lavoro domestico come previsto dal CCNL del lavoro domestico.
PRESTAZIONI A CARICO DELL’INAIL NEL LAVORO DOMESTICO
Quando si verificano incidenti sul lavoro o malattie professionali, le leggi prevedono misure di tutela per i lavoratori domestici. Queste misure includono:
- Un’indennità giornaliera per l’incapacità temporanea assoluta;
- Una rendita per l’incapacità permanente;
- Una rendita e un assegno una tantum per i superstiti in caso di morte.
Nel caso di incidenti che richiedono ulteriori prestazioni correlate, l’INAIL interviene fornendo:
- Protesi e dispositivi ortopedici;
- Cure idro-fango-termali e climatiche;
- Cure mediche e chirurgiche;
- Cure ambulatoriali in collaborazione con il servizio sanitario nazionale.
La copertura assicurativa INAIL, necessaria per ottenere le prestazioni sopra menzionate, è responsabilità del datore di lavoro domestico e deve essere rinnovata trimestralmente, insieme all’obbligo di pagamento dei contributi dovuti all’INPS.
DENUNCIA INFORTUNIO LAVORATORI DOMESTICI
Per segnalare un infortunio sul lavoro che coinvolge i lavoratori, dipendenti o assimilati, con una prognosi di non guarigione entro tre giorni, escluso il giorno dell’incidente, è richiesto che il datore di lavoro domestico invii una “Denuncia/comunicazione di infortunio” all’INAIL. Nel caso di infortuni con una prognosi di almeno un giorno, escluso il giorno dell’incidente, è necessario inviare una “Comunicazione di infortunio” (area prevenzione).
Di seguito sono forniti i moduli che il datore di lavoro deve compilare nel caso di un infortunio. È consigliabile approfondire l’argomento visitando il sito dell’INAIL.
- Clicca qui per scaricare le istruzioni per la compilazione del modulo cartaceo di denuncia/comunicazione di infortunio
- Clicca qui per scaricare il modulo di denuncia/comunicazione di infortunio
30 Giu '23
PRESTAZIONI ED ESTRATTO CONTRIBUTIVO NEL LAVORO DOMESTICO
In questo articolo analizzeremo il ruolo delle prestazioni previdenziali e l’importanza dell’estratto contributivo come strumento per tenere traccia delle contribuzioni versate e dei diritti acquisiti nell’ambito del lavoro domestico.
PRESTAZIONI INPS: QUALI SONO LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E PENSIONISTICHE NEL LAVORO DOMESTICO?
I pagamenti effettuati dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), da parte del datore di lavoro domestico, offrono al lavoratore, sia italiano che straniero, la possibilità di accedere a una serie di prestazioni assicurative e pensionistiche. Qualora si soddisfino i requisiti richiesti, i lavoratori domestici italiani o stranieri hanno diritto alle seguenti prestazioni garantite dall’INPS:
- assegno per il nucleo familiare;
- indennità di disoccupazione:
- indennità di maternità;
- indennità antitubercolari;
- rimborso per donazione sangue;
- rimborso per donazione midollo osseo;
- cure termali;
- assegno di invalidità;
- pensione di inabilità;
- pensione di anzianità;
- pensione di vecchiaia;
- pensione ai superstiti o di reversibilità.
È importante sottolineare che l’accesso a queste prestazioni dipende dai requisiti specifici e dalle regole stabilite dall’INPS.
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE NEL LAVORO DOMESTICO
L’Assegno per il Nucleo Familiare destinato ai lavoratori domestici è un beneficio economico volto a sostenere il reddito delle famiglie dei lavoratori domestici italiani, comunitari ed extracomunitari impiegati in Italia con un regolare contratto di lavoro domestico. Questa prestazione è erogata direttamente dall’INPS alle famiglie dei lavoratori domestici e può essere richiesta da:
- Il richiedente dell’Assegno per il Nucleo Familiare.
- Il coniuge/partner in unione civile che non sia legalmente o effettivamente separato o che non abbia scioglimento dell’unione civile.
- I figli o equiparati di età inferiore a 18 anni.
- I figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni e sono studenti o apprendisti.
- I figli o equiparati maggiorenni che sono inabili a svolgere un lavoro produttivo.
- I fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente, che sono minori di età o maggiorenni inabili a svolgere un lavoro produttivo, se sono orfani di entrambi i genitori e non hanno diritto alla pensione ai superstiti.
È importante notare che l’ammissibilità all’Assegno per il Nucleo Familiare e l’elenco dei beneficiari dipendono dai criteri e dalle disposizioni stabilite dall’INPS.
I lavoratori comunitari hanno il diritto di accedere all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) per i familiari residenti in Italia o all’estero. I lavoratori extracomunitari, ad eccezione di quelli con contratto di lavoro domestico stagionale, hanno diritto all’ANF nei seguenti casi:
- Solo per i familiari residenti in Italia, nel caso in cui il paese di provenienza del lavoratore straniero non abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia.
- Anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il paese di provenienza del lavoratore straniero abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia.
- Anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il lavoratore straniero, anche se il suo paese non è convenzionato con l’Italia, abbia la residenza legale in Italia e sia stato assicurato presso i regimi previdenziali di almeno due Stati membri.
I lavoratori stranieri riconosciuti come rifugiati politici, in virtù dell’equiparazione ai cittadini italiani, hanno diritto all’ANF anche per i familiari residenti all’estero.
Per richiedere l’ANF, è necessario presentare domanda all’INPS utilizzando una delle seguenti modalità:
- Attraverso il servizio online dedicato disponibile sul sito dell’INPS.
- Tramite il Contact Center chiamando il numero gratuito 803 164 da rete fissa o il numero 06 164 164 da rete mobile.
- Attraverso gli enti di patronato e gli intermediari dell’INPS, utilizzando i servizi telematici offerti dagli stessi.
LA PENSIONE NEL LAVORO DOMESTICO
I cittadini comunitari che lavorano in Italia e contribuiscono regolarmente all’INPS hanno diritto alle prestazioni pensionistiche, come la pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e la pensione ai superstiti, secondo gli stessi requisiti di età e contribuzione previsti per i cittadini italiani.
NASpI PER IL LAVORATORE DOMESTICO
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è un’indennità mensile di disoccupazione introdotta dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per situazioni di disoccupazione involontaria a partire dal 1° maggio 2015. Questo beneficio è destinato ai lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro in modo involontario. La condizione di disoccupazione deve essere involontaria, pertanto non sono inclusi i lavoratori il cui rapporto di lavoro domestico è terminato a seguito di dimissioni o accordo reciproco. Tuttavia, l’accesso alla NASpI, oltre ai casi di licenziamento, è consentito anche nei seguenti casi, purché siano presenti gli altri requisiti:
- Dimissioni per giusta causa.
- Dimissioni durante il periodo di tutela della maternità.
- Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, a condizione che sia avvenuta nell’ambito di una procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro.
- Risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi.
- Licenziamento disciplinare.
Per i lavoratori domestici e familiari, per i quali non è possibile determinare il numero effettivo di giorni lavorati, la presenza al lavoro per almeno 30 giornate negli ultimi 12 mesi si calcola utilizzando lo stesso sistema utilizzato per l’accreditamento dei contributi e il pagamento delle prestazioni dei lavoratori domestici. Ad esempio, la presenza di cinque settimane di contribuzione, considerate convenzionalmente come sei giorni ciascuna, equivale a 30 giornate di lavoro.
La domanda per la NASpI deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica all’INPS, entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro domestico, pena la decadenza. In alternativa, è possibile presentare la domanda tramite il Contact Center chiamando il numero gratuito 803 164 da rete fissa o il numero 06 164 164 da rete mobile, oppure tramite gli enti di patronato. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito dell’INPS.
ESTRATTO CONTRIBUTIVO INPS: IL SERVIZIO ONLINE
Nell’ambito dei servizi offerti dall’INPS per la gestione del rapporto di lavoro domestico, è stato sviluppato un nuovo servizio online per la consultazione dell’estratto contributivo.
Il servizio è accessibile tramite il sito web dell’INPS, nella sezione “SERVIZI ONLINE”. Per accedervi, è necessario seguire il percorso: “Al servizio del cittadino” > “Autenticazione con PIN/Autenticazione con CNS” > “Servizi rapporto di lavoro domestico” > “Estratto contributivo”.
Questo servizio permette di visualizzare un elenco dei rapporti di lavoro domestico, sia attivi che cessati, relativi agli ultimi cinque anni. Inoltre, offre la possibilità di segnalare eventuali dati errati o mancanti. Nel messaggio INPS n. 21009 del 7 novembre 2011, che è allegato, sono fornite tutte le informazioni necessarie per utilizzare correttamente la nuova procedura.
15 Giu '23
INPS: LA COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE E I CONTRIBUTI PER I LAVORATORI DOMESTICI
L’INPS, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei lavoratori domestici, come colf, badanti e babysitter. In Italia, questi lavoratori svolgono mansioni all’interno delle abitazioni private e spesso non godono degli stessi diritti e tutele di cui beneficiano i lavoratori impiegati in altri settori. L’INPS interviene per garantire la protezione sociale di queste categorie professionali e regolamentare i rapporti di lavoro domestico. L’INPS fornisce servizi specifici per i lavoratori domestici, come l’iscrizione al regime di contribuzione e l’apertura di una posizione previdenziale. Inoltre, promuove l’informazione e la sensibilizzazione sui diritti e doveri dei lavoratori e datori di lavoro domestici, al fine di prevenire situazioni di sfruttamento o irregolarità contrattuali. Attraverso il pagamento dei contributi previdenziali, i lavoratori domestici possono accedere a diversi benefici e servizi offerti dall’INPS.
Questi includono la copertura assicurativa per l’infortunio sul lavoro, la tutela in caso di malattia o maternità, nonché la possibilità di accumulare un’anzianità contributiva per il diritto alla pensione. L’INPS promuove anche la regolarizzazione dei rapporti di lavoro domestico, incoraggiando i datori di lavoro a stipulare contratti di lavoro adeguati e a versare i contributi dovuti. In tal modo, si mira a contrastare il lavoro nero e a garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori.
In questo articolo affronteremo il tema della comunicazione di assunzione e dei contributi Inps. La comunicazione di assunzione rappresenta un importante adempimento per i datori di lavoro domestico nei confronti dell’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale). Questa dichiarazione è un documento fondamentale che attesta l’ingresso di un nuovo lavoratore in famiglia e informa l’INPS sulla creazione di un nuovo rapporto di lavoro.
La comunicazione di assunzione deve essere compilata e inviata all’INPS entro i termini di legge, solitamente entro 5 giorni lavorativi dall’inizio dell’attività lavorativa del dipendente. Questo documento fornisce informazioni essenziali come il nome del datore di lavoro, il codice fiscale, nonché i dati personali e contrattuali del lavoratore. Attraverso la comunicazione di assunzione, l’INPS viene adeguatamente informato sulla nuova posizione lavorativa, consentendo all’istituto di aggiornare i dati previdenziali del dipendente e calcolare le relative contribuzioni. Questo è fondamentale per garantire la corretta copertura previdenziale del lavoratore, inclusi i diritti relativi alla pensione, all’assistenza sanitaria e ad altre prestazioni sociali.
DICHIARAZIONE INPS: LA COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE
L’INPS deve ricevere la notifica di assunzione di un lavoratore domestico entro le ore 24 del giorno precedente (anche se festivo) all’inizio dell’occupazione. Tale notifica ha validità anche nei confronti dei servizi competenti, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute, dell’INAIL e dell’ufficio territoriale del Governo. Indipendentemente dalla durata dell’impiego, la notifica all’INPS è obbligatoria anche per il periodo di prova e quando si verificano le seguenti condizioni:
- L’impiego è occasionale o discontinuo;
- Il lavoratore è già assicurato presso un altro datore di lavoro;
- Il lavoratore è già assicurato per un’altra attività;
- Il lavoratore è straniero;
- Il lavoratore riceve una pensione.
Si precisa che è possibile annullare una notifica di assunzione entro cinque giorni dalla data indicata come inizio dell’occupazione. Oltre questo termine, sarà possibile comunicare solo la cessazione.
Per apportare eventuali modifiche, il datore di lavoro domestico può utilizzare il servizio online dedicato. In alternativa, può contattare il Contact center ai numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 da rete mobile (a pagamento, secondo la tariffa prevista dal proprio gestore telefonico). In conformità alle norme in vigore, la procedura informatica non accetta comunicazioni di rapporto di lavoro tra coniugi, salvo nel caso in cui il coniuge datore di lavoro abbia riconosciuta un’invalidità con indennità di accompagnamento. Nel caso di rapporto di lavoro tra parenti e affini fino al 3° grado, la notifica rimarrà in stato “sospeso” e verrà definita dalla sede INPS competente solo dopo aver effettuato i controlli previsti per convalidare le dichiarazioni del datore di lavoro sotto la sua responsabilità.
Per informazioni utili per la stipula del contratto di lavoro, è possibile consultare il CCNL sul lavoro domestico cliccando qui.
CONTRIBUTI INPS: VERSAMENTI, SCADENZE E MODALITÀ
Dopo aver ricevuto la dichiarazione di assunzione inviata dal datore di lavoro all’INPS, l’istituto provvede ad attivare una polizza assicurativa a favore del lavoratore domestico.
I contributi devono essere versati trimestralmente e devono includere tutte le ore lavorate nel trimestre solare al quale si riferisce il pagamento.
Quando pagare i contributi previdenziali?
- I Trimestre: Dal 1° al 10 aprile
- II Trimestre: Dal 1° al 10 luglio
- III Trimestre: Dal 1° al 10 ottobre
- IV Trimestre: Dal 1° al 10 gennaio
I versamenti devono essere effettuati entro le scadenze indicate nella tabella soprastante, né in anticipo né in ritardo. Se la data limite cade di domenica o in un giorno festivo, verrà prorogata al primo giorno lavorativo successivo. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, è necessario versare anche i contributi relativi alle ferie accumulate ma non utilizzate e al preavviso. I contributi devono essere pagati entro 10 giorni dalla data di cessazione.
Una parte del pagamento orario è a carico dell’impiegato. Il datore di lavoro trattiene dallo stipendio la quota a carico dell’impiegato con l’obbligo di versarla trimestralmente insieme alla quota a suo carico.
IMPORTANTE: L’INPS invia il modello PagoPA basandosi sulle ore medie dichiarate all’inizio del rapporto di lavoro e senza includere il contributo Cassa Colf. Pertanto, se si dispone del PIN INPS, tramite il sito dell’Istituto, si consiglia di ricalcolare il pagamento dei contributi sulla base delle ore effettivamente lavorate, inserendo anche i contributi di assistenza contrattuale, codice F2 e l’importo relativo alla Cas.Sa.Colf, considerati obbligatori per tutti coloro che utilizzano il CCNL sulla disciplina del lavoro domestico firmato da DOMINA, FIDALDO, Filcams CGIL, Fisascat CISL, UILTuCS e FEDERCOLF.
8 Giu '23
COME SI ASSUME UNA BABYSITTER?
La babysitter può essere vista come un alleato prezioso per i genitori, poiché li può aiutare a bilanciare le molteplici esigenze della vita di tutti i giorni. Oltre a prendersi cura dei bambini, la babysitter può svolgere compiti come preparare i pasti, aiutare con i compiti scolastici, organizzare attività creative e gestire eventuali emergenze. La sua presenza consente ai genitori di avere un po’ di tempo libero per sé stessi, rilassarsi o affrontare altre responsabilità, sapendo che i loro figli sono in buone mani.
La babysitter, inoltre, può contribuire alla formazione e all’educazione dei bambini, agendo come un modello di comportamento positivo e incoraggiando lo sviluppo di abilità sociali, cognitive ed emotive. La sua presenza può favorire la creazione di relazioni affettive stabili e significative, sia con i bambini che con i genitori, creando un ambiente familiare armonioso e sostenitore. Una baby-sitter professionale offre una soluzione affidabile per garantire che i bambini siano al sicuro, curati e stimolati durante l’assenza dei genitori. Inoltre, hanno spesso una formazione specifica per affrontare situazioni di emergenza e possono fornire attenzione personalizzata ai bisogni individuali dei bambini.
La figura della babysitter, quindi, svolge un ruolo cruciale nell’assistenza e nella crescita dei bambini, influenzando significativamente la dinamica familiare.
L’IMPORTANZA DI METTERE IN REGOLA LA BABYSITTER
Assicurarsi che la babysitter sia regolarmente assunta è un dovere imprescindibile, non una scelta arbitraria. Oltre al rischio di incorrere in sanzioni civili, chi decide di non stipulare un contratto con la babysitter si espone a possibili conseguenze da vari punti di vista. Nonostante la babysitter sia una figura familiare, è cruciale riconoscere la sua importanza come professionista e garantire che sia adeguatamente regolamentata. Questo non solo per questioni legali, ma anche per la responsabilità e la sicurezza sul luogo di lavoro in caso di imprevisti. Quando si decide di assumere una babysitter, è essenziale stipulare un contratto di lavoro vero e proprio. Questo serve ad evitare inconvenienti imprevisti e ad adempiere agli obblighi contributivi e fiscali nei confronti dell’ente previdenziale. Nonostante possa sembrare complicato, assumere una babysitter è più semplice di quanto si pensi. Nel caso specifico, è necessario utilizzare il contratto previsto per i lavoratori domestici.
ASSUMERE LA BABYSITTER: DUE OPZIONI
Fondamentalmente, i genitori hanno due opzioni per regolarizzare una babysitter. La prima consiste nell’offrirle un contratto di lavoro domestico a tempo determinato o indeterminato. La seconda opzione riguarda il famoso libretto famiglia.
ASSUMERE LA BABYSITTER: CONTRATTO INPS
Questo tipo di lavoro richiede continuità e pertanto è fondamentale avere un contratto regolare per svolgere le mansioni assegnate. Prima di procedere con la stipula del contratto, è importante valutare attentamente la natura e la quantità di lavoro necessarie.
Per quanto riguarda l’assunzione della babysitter, è necessario comunicare all’Inps l’avvio del rapporto lavorativo entro 24 ore prima della data di inizio. Questa comunicazione obbligatoria può essere effettuata in diversi modi, tra cui l’utilizzo del sito web dell’Inps, il Contact center dell’Istituto o l’assistenza di intermediari autorizzati. È importante comprendere che il contratto di babysitter con l’Inps offre numerosi vantaggi sia per il datore di lavoro che per la babysitter stessa. L’assunzione regolare garantisce la copertura dei contributi previdenziali e assicurativi, offrendo protezione sociale sia per il presente che per il futuro.
Nel contratto di babysitter, devono essere specificati i dettagli relativi alle mansioni, agli orari di lavoro, al compenso e ad eventuali benefici accessori. È fondamentale definire chiaramente le responsabilità della babysitter e stabilire le condizioni di lavoro in modo equo e trasparente.
Per il contratto di babysitter deve essere redatto in conformità con la normativa vigente, tenendo conto delle disposizioni fiscali e delle leggi sul lavoro domestico tra cui anche la tredicesima, le ferie, il tfr, Cas.Sa.Colf e altro.
Infine, per la corretta gestione del contratto con una baby sitter, si applica il Ccnl sulla disciplina del lavoro domestico, firmata da DOMINA, Fidaldo, Filcams CGIL, Fisascat CISL, UILTUcS e Federcolf.
COME REGISTRARE LA LAVORATRICE ALL’INPS
La registrazione della babysitter presso l’INPS è un procedimento relativamente semplice. È possibile effettuarla attraverso diverse modalità: ci si può rivolgere a un patronato, contattare il call center dell’INPS o, in modo ancora più semplice, seguire i seguenti passaggi sul portale online dell’INPS:
- Accedere alla sezione “Contratti e rapporti di lavoro” del portale.
- Selezionare la voce “Lavoro domestico”.
- Seguire le istruzioni per formalizzare l’assunzione di un lavoratore domestico come badante.
In alternativa, ci si può rivolgere ad associazioni datoriali come DOMINA: www.associazionedomina.it.
È interessante notare che ci sono anche agevolazioni fiscali per coloro che assumono colf e badanti, offrendo quindi uno sconto fiscale doppio. Questo è un ulteriore aspetto da considerare nel contesto dell’assunzione di una babysitter.
COSTI E LIVELLO DELLA BABY SITTER
È importante valutare l’inquadramento della babysitter, che indica il quadro di riferimento che definisce il suo ruolo professionale.
Una lavoratrice con mansione di baby sistter verrà inquadrata nel livello BS-assistente familiare che assiste bambini; il minimo retributivo per questo livello, secondo le tabelle attualmente in vigore (2023) come regolato dal CCNL di categoria, è pari a Euro 6,99 qualora il rapporto di lavoro sia senza convivenza e pertanto regolato a ore. Invece qualora sia con convivenza è pari a Euro 988,90 oppure part time con convivenza Euro 692,25.
Inoltre, sino al compimento del sesto anno di età di ciascun bambino assistito, l’assistente familiare inquadrata nel profilo B Super), lett. b) (baby sitter) avrà diritto a percepire, oltre al minimo retributivo di cui all’art. 35 anche l’indennità mensile di cui alla successiva Tabella H).
Tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore percepiti dal lavoratore ed è pari a Euro 0,79 per ciascuna ora in caso di rapporto di lavoro con convivenza, Euro 130,05 al mese in caso di rapporto di lavoro con convivenza ed Euro 91,12 in caso di rapporto di lavoro con convivenza part time.
Qualora la baby sitter assista 2 bambini si prenderà in considerazione la data di nascita del bambino più piccolo.
Se la baby sitter è invece in possesso di una certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019 in corso di validità, è dovuta l’indennità mensile di cui alla Tabella L): Euro 11,24 al mese in caso di rapporto di lavoro con convivenza. Tale indennità è assorbibile da eventuali trattamenti retributivi di miglior favore complessivamente percepiti dal lavoratore.
L’ORARIO DI LAVORO E LA RETRIBUZIONE
Nel contratto di lavoro per una babysitter è necessario specificare le ore totali di lavoro settimanali e indicare se la babysitter risiede o meno presso il datore di lavoro. In ogni caso, l’orario massimo consentito per le babysitter è di 40 ore settimanali in caso di rapporto di lavoro senza convivenza o 54 ore settimanali in caso di rapporto di lavoro senza convivenza.
Per ulteriori informazioni sull’inquadramento, i costi e le normative relative al lavoro domestico, è possibile consultare il sito dell’Associazione DOMINA www.associazionedomina.it
ASSUMERE LA BABYSITTER: LIBRETTO FAMIGLIA
Il Libretto famiglia è un servizio offerto dall’Inps che consente di pagare in modo regolare la babysitter o altri collaboratori domestici per prestazioni occasionali. Si tratta di un portafoglio telematico che funziona come un libretto prefinanziato, composto da titoli di pagamento con un valore nominale di 10 euro. Di questi, 8 euro vanno al compenso del collaboratore e 2 euro coprono trattamenti pensionistici e premio assicurativo. Il Libretto famiglia può essere utilizzato per pagare prestazioni che non superano un’ora di durata. È consentito pagare diverse tipologie di collaboratori domestici, come babysitter, ripetitori, o personale per la manutenzione della casa, a condizione che il compenso orario non superi i 10 euro lordi.
Affinché il servizio possa essere utilizzato, sia il datore di lavoro (utilizzatore) che la babysitter (prestatore) devono accedere alla piattaforma Inps e iscriversi al servizio. Ciò può essere fatto autonomamente sul sito Inps utilizzando Spid, Cie o Cns, oppure tramite contact center, patronati o intermediari. Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare entro il terzo giorno del mese successivo alla prestazione lavorativa i seguenti dati: informazioni sulla babysitter, compenso concordato, luogo e durata della prestazione, ambito di svolgimento e altre informazioni necessarie per la gestione del rapporto. Successivamente, sarà l’Inps stessa a erogare direttamente i compensi al lavoratore entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata svolta la prestazione. Il Libretto famiglia stabilisce un limite massimo per il compenso. Una babysitter, infatti, può guadagnare fino a 5.000 euro con più famiglie, ma una famiglia può pagare tramite Libretto soltanto fino a 2.500 euro allo stesso lavoratore.
18 Mag '23
OPPORTUNITÀ PER I DATORI DI LAVORO ISCRITTI A CAS.SA.COLF DI REGOLARIZZARE LA LORO POSIZIONE CONTRIBUTIVA IN RELAZIONE ALL’AUMENTO DEI CONTRIBUTI
In questo articolo approfondiremo alcuni aspetti del regolamento di CAS.SA.COLF, riguardanti la possibilità per i datori di lavoro iscritti di sanare la propria posizione contributiva relativa all’incremento contributivo. CAS.SA.COLF ha recentemente stabilito che tutti i datori di lavoro iscritti avranno l’opportunità di regolarizzare la propria situazione contributiva, relativa all’aumento dei contributi di assistenza contrattuale da 0,03 € a 0,06 €, che decorre dal 1° Gennaio 2021.
Per avviare il processo di regolarizzazione, è necessario inviare una mail all’indirizzo recuperocontributi@cassacolf.it. Nella mail, si dovranno fornire il nome, cognome e codice fiscale delle parti coinvolte nel rapporto di lavoro. È inoltre richiesto di allegare i bollettini PagoPa relativi ai trimestri da recuperare.
Continua a leggere per ottenere ulteriori dettagli sul regolamento di CassaColf e sulle disposizioni relative alla regolarizzazione dei contributi di assistenza contrattuale.
REGOLAMENTO DATORI DI LAVORO CAS.SA.COLF: INIZIO OPERATIVITÀ E OBBLIGATORIETÀ DELLA CONTRIBUZIONE (ART. 3-4)
CAS.SA.COLF ha l’obiettivo di fornire prestazioni e servizi per i lavoratori e i datori di lavoro, inclusi trattamenti assistenziali sanitari e assicurativi, integrativi ed aggiuntivi rispetto alle prestazioni pubbliche. In conformità a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), che disciplina il rapporto di lavoro domestico, CAS.SA.COLF è un organismo paritetico composto per il 50% da FIDALDO e DOMINA e per l’altro 50% da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS e FEDERCOLF.
L’adesione al CCNL implica l’obbligo di iscrizione a CAS.SA.COLF da parte dei dipendenti e dei datori di lavoro. Il datore di lavoro e il lavoratore dipendente sono tenuti a adempiere agli obblighi contributivi di assistenza contrattuale previsti dal contratto. I contributi di assistenza contrattuale devono essere versati secondo un importo orario minimo complessivo di € 0,06 come stabilito dall’art. 53 del CCNL; il lavoratore dipendente è obbligato a contribuire con un importo minimo di € 0,02 per ogni ora lavorativa. Il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi di assistenza contrattuale, adempiendo agli obblighi di versamento sia per sé stesso che per il proprio dipendente.
PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI; CONFORMITÀ E CONTINUITÀ DEI PAGAMENTI; REGOLARIZZAZIONE (art. 4-5)
I contributi di assistenza contrattuale dell’art. 4 devono essere versati trimestralmente all’INPS. Il versamento avviene tramite il codice F2 – FONDO COLF, nel bollettino trimestrale entro i termini di scadenza dei contributi previdenziali. I contributi devono essere versati con continuità per ogni trimestre di durata del rapporto di lavoro. Se vengono omessi i versamenti per uno o al massimo due trimestri consecutivi, è possibile sanare tale omissione aumentando i contributi di € 0,06 per ogni ora retribuita nei trimestri precedenti oggetto di recupero. Questa possibilità è valida solo se i contributi relativi al trimestre precedente sono stati versati, anche da un datore di lavoro diverso, e il recupero avviene nel trimestre immediatamente successivo. È possibile aumentare volontariamente il versamento per raggiungere la soglia minima necessaria per accedere alle prestazioni degli articoli 7 e successivi. CAS.SA.COLF può stabilire ulteriori modalità di versamento dei contributi di assistenza contrattuale, che saranno comunicate sul sito www.cassacolf.it.
Tutti i datori di lavoro domestico ai quali viene applicato il CCNL di categoria sono iscritti a CAS.SA.COLF dal primo giorno del trimestre in cui iniziano a versare regolarmente i contributi di assistenza contrattuale come indicato negli articoli precedenti. I beneficiari delle prestazioni sono gli stessi datori di lavoro domestico iscritti e, in alcuni casi, anche i loro eredi. Il versamento regolare e continuativo dei contributi di assistenza contrattuale è una condizione per l’accesso e il mantenimento dei benefici forniti da CAS.SA.COLF.
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI (art.7)
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro ha diritto alle prestazioni se ha versato regolarmente i contributi di assistenza contrattuale di assistenza contrattuale. Per ottenere il diritto alle prestazioni, è necessario che i contributi siano stati versati nei quattro trimestri precedenti l’evento o nei tre trimestri precedenti più quello in cui si verifica l’evento, con un importo complessivo non inferiore a € 25,00 (venticinque/00).
EVENTI VERIFICATISI NEI PRIMI TRIMESTRI DI ISCRIZIONE
I datori di lavoro non hanno diritto alle prestazioni per gli eventi che si verificano durante il primo trimestre di iscrizione a CAS.SA.COLF. Se l’evento si verifica nel secondo, terzo o quarto trimestre successivo al primo trimestre di versamento dei contributi, le prestazioni saranno erogate solo dopo che i contributi di assistenza contrattuale sono stati versati regolarmente e continuativamente per quattro trimestri consecutivi, con un importo complessivo non inferiore a € 25,00 (venticinque/00).
REQUISITO DELLA CONTINUITÀ
Il requisito della continuità è soddisfatto se i contributi di assistenza contrattuale sono stati versati con il codice F2 in ogni trimestre, indipendentemente dall’entità e dal numero di settimane coperte, come previsto nel regolamento.
DECADENZA DALLE PRESTAZIONI PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI E DEGLI OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE
Ecco un elenco delle decadenze relative alle prestazioni per mancato rispetto dei termini e degli obblighi di documentazione:
- Prestazioni sanitarie integrative:
- Richiesta entro 12 mesi dall’evento causante la non autosufficienza permanente.
- Documentazione richiesta deve accompagnare la richiesta.
- Se la documentazione inviata non è sufficiente, è possibile presentare la documentazione mancante entro ulteriori 12 mesi.
- In caso contrario, si perderà il diritto alla prestazione.
- Prestazioni dell’art. 8, comma 2:
- Richiesta entro 12 mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro a termine in sostituzione di maternità.
- Documentazione richiesta deve accompagnare la richiesta.
- Se la documentazione inviata non è sufficiente, è possibile presentare la documentazione mancante entro ulteriori 12 mesi.
- In caso contrario, si perderà il diritto alla prestazione.
- Prestazioni dell’art. 8, comma 3:
- Richiesta entro 12 mesi dalla data in cui il datore di lavoro risarcisce l’INAIL a seguito dell’azione di rivalsa.
- Documentazione richiesta deve accompagnare la richiesta.
- Se la documentazione inviata non è sufficiente, è possibile presentare la documentazione mancante entro ulteriori 12 mesi.
- In caso contrario, si perderà il diritto alla prestazione.
- Prestazioni dell’art. 8, comma 4:
- Richiesta entro 12 mesi dalla data in cui il datore di lavoro risarcisce i terzi per il danno causato dal lavoratore.
- Documentazione richiesta deve accompagnare la richiesta.
- Se la documentazione inviata non è sufficiente, è possibile presentare la documentazione mancante entro ulteriori 12 mesi.
- In caso contrario, si perderà il diritto alla prestazione.
Scopri di più sul sito cassacolf.it.
Scarica qui il REGOLAMENTO DATORI DI LAVORO completo di Cas.sa.Colf.
4 Mag '23
ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELLE LAVORATRICI MADRI: COSA CAMBIA
L’INPS ha fornito ai datori di lavoro domestico le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. Tale sgravio è stato previsto dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 137, L. n. 234/2021) e prevede, in via sperimentale per l’anno 2022, un’agevolazione del 50% per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a partire dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un massimo di un anno.
Tuttavia, l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche rimane ferma. L’agevolazione si applica a partire dalla data effettiva del rientro al lavoro della lavoratrice, purché avvenuto tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. Se il rientro al lavoro viene posticipato per motivi come ferie, malattia e permessi retribuiti, purché collocati senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, il dies a quo di decorrenza dell’esonero viene posticipato in avanti. Tuttavia, il rientro al lavoro deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.
È importante sottolineare che tale misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato e quindi non è disciplinata dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativo agli aiuti concessi dallo Stato o mediante risorse statali.
ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DELLO SGRAVIO
La procedura per richiedere l’esonero contributivo per madri lavoratrici è stata delineata per i datori di lavoro domestico. Questi devono presentare un’apposita domanda all’INPS, che può essere accessibile tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo). Il datore di lavoro deve autenticarsi utilizzando la propria identità digitale di tipo SPID, CNS o CIE. Dopo aver selezionato “LD – Richiesta Esonero Contributivo per Madri Lavoratrici“, il datore di lavoro può procedere con l’inserimento della domanda. Le domande possono essere presentate solo se il rientro al lavoro è avvenuto entro il 31 dicembre 2022.
Per un riscontro immediato sulla domanda, è possibile inserire il protocollo della domanda di maternità. In caso contrario, la richiesta sarà messa nello stato di verifica per la definizione da parte della Sede territorialmente competente. Una volta completata la procedura di presentazione della domanda, è possibile scaricare la ricevuta in formato PDF e visualizzare tutte le informazioni in relazione allo stato di lavorazione.
Se l’istanza di esonero viene accettata, è possibile generare gli Avvisi PagoPA ricalcolati tramite il Portale dei pagamenti. Per i trimestri per i quali è già stata versata la contribuzione in misura piena, il datore di lavoro ha diritto alla restituzione del 50% della quota a carico della lavoratrice madre. Il rimborso della contribuzione eventualmente versata in più richiederà la presentazione di una domanda in via telematica, seguendo le consuete modalità previste in caso di contribuzione eccedente.
È importante notare che la procedura di richiesta di esonero contributivo è valida solo per le lavoratrici madri che svolgono attività lavorativa domestica. Inoltre, il datore di lavoro deve assicurarsi di presentare la domanda nei tempi previsti per poter beneficiare dell’esonero contributivo.
L’esonero contributivo per madri lavoratrici è stato introdotto con l’obiettivo di agevolare le donne che sono tornate al lavoro dopo il congedo di maternità. Grazie a questa agevolazione, le lavoratrici madri possono ottenere un contributo che riduce il costo del lavoro per il datore di lavoro e garantisce maggiori benefici per le madri lavoratrici.
In sintesi, la procedura di richiesta di esonero contributivo per madri lavoratrici deve essere effettuata tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), seguendo le istruzioni dettagliate disponibili sul sito dell’INPS. Una volta presentata la domanda, il datore di lavoro può monitorare lo stato di lavorazione e, se la richiesta viene accolta, può beneficiare di un rimborso della contribuzione pagata in misura piena per i trimestri in cui la lavoratrice madre era assente per congedo di maternità.
20 Apr '23
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2023 PER DATORI E LAVORATORI DOMESTICI
Tutti gli anni, attraverso la dichiarazione dei redditi, i contribuenti devono comunicare al fisco i redditi percepiti durante l’anno precedente, in modo da determinare le tasse da pagare. In questo articolo, affronteremo il tema della dichiarazione dei redditi 2023 per i lavoratori domestici, come colf, badanti o baby-sitter, e su quando essi siano tenuti ad effettuare tale adempimento.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E DICHIARAZIONE DEI REDDITI: COSA SAPERE
Prima di affrontare il tema della dichiarazione dei redditi, è importante introdurre quello relativo la Certificazione Unica: questo documento, infatti, è essenziale per i compensi dei lavoratori domestici come colf e badanti. La CU 2023 sarà relativa all’anno d’imposta 2022, ed è fondamentale in quanto costituisce uno dei requisiti necessari per la presentazione della Dichiarazione dei redditi 2023.
Da questo documento, infatti, si può desumere il reddito derivato dal lavoro da dichiarare e le relative ritenute IRPEF subite. Successivamente, sarà possibile applicare le spese detraibili e deducibili. Tuttavia, esiste una categoria di lavoratori, quelli domestici appunto, i quali non sono obbligati a inviare alla Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica. Nonostante ciò, anche le colf e le badanti che percepiscono redditi in Italia, sono tenute a presentare la propria dichiarazione dei redditi, attraverso il rilascio da parte del datore di lavoro domestico della Dichiarazione sostitutiva, documento che di fatto funziona come la sopracitata Certificazione unica. Questo perché il datore di lavoro domestico non è un sostituto d’imposta, ma nella dichiarazione sostitutiva dovrà certificare i compensi pagati nell’anno di imposta di riferimento.
Il datore di lavoro domestico dovrà indicare nel documento di Dichiarazione sostitutiva i dati anagrafici suoi e del lavoratore, il numero di giorni lavorati nell’anno di riferimento, comprese le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, la retribuzione lorda (comprensiva di tredicesima e contributi previdenziali e assistenziali), i contributi, la retribuzione netta corrisposta e il Tfr. Scarica qui il fac simile del documento.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2023 PER COLF E BADANTI: COME FUNZIONA?
I lavoratori domestici che sono stati assunti in modo regolare e che hanno ricevuto un reddito lordo superiore a 8176,00 euro sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi per il 2023. Hanno la possibilità di scegliere tra due modelli: il modello 730/2023 (senza sostituto d’imposta) che scade il 2 ottobre dell’anno corrente, oppure il modello redditi persone fisiche 2023 che ha scadenza il 30 novembre dell’anno corrente.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2023 PER COLF E BADANTI: EX BONUS RENZI
Per ricevere il Bonus Renzi (Trattamento Integrativo) di 1.200 euro, i lavoratori domestici non dotati di sostituto d’imposta e che soddisfano determinati requisiti reddituali, devono compilare la dichiarazione dei redditi. Tale bonus può essere richiesto nel caso in cui il reddito complessivo per il 2022 non superi i 15.000 euro o i 28.000 euro, qualora si verifichi una specifica situazione di incapienza dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni d’imposta.
I CONTRIBUTI PER COLF E BADANTI SI POSSONO SCARICARE?
I datori di lavoro che impiegano servitori domestici come colf, autisti, giardinieri, o i lavoratori che forniscono assistenza personale o familiare come baby-sitter, badanti, assistenti delle persone anziane, versano contributi previdenziali ed assistenziali. Tali contributi sono deducibili (ma non detraibili) nella dichiarazione dei redditi, al netto della quota a carico del collaboratore domestico.
Ma prima di illustrare i criteri per la deducibilità, spieghiamo in cosa differiscono un costo deducibile e uno detraibile all’interno della dichiarazione dei redditi o 730:
- Deducibili sono le spese che sono sottratte dal reddito lordo, prima che venga effettuato il calcolo delle tasse;
- Detraibili, invece, sono quelle spese che si sottraggono dell’imposta da versare che, a sua volta, viene calcolata sul reddito imponibile e che di solito non si detrae al 100%, ma al 19%, nelle principali tipologie.
Quindi, se il contribuente ha sostenuto spese che possono essere sia deducibili che detraibili, saranno prima sottratte le deducibili e successivamente una percentuale di quelle detraibili, sull’imposta lorda.
Nello specifico ambito del lavoro domestico, si possono dedurre le somme relative alla parte in carico al datore di lavoro domestico, che ammontino ad un massimo di €1.549,37 annui e che siano state versate nell’anno precedente.
Per procedere alla deducibilità è fondamentale possedere le ricevute di pagamento – dotate della sezione informativa sul rapporto di lavoro domestico, intestate all’INPS e con pagamento effettuato tramite Conto corrente postale e/o MAV, così come disciplinato dalla circolare n.7/E del 27 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate. Riguardo alla dichiarazione dei redditi, i contributi versati dal datore di lavoro domestico dovranno essere indicati nel rigo E23 del modulo.
Alcune spese non posso essere indicate, ovvero, quelle sostenute nel 2020 che nel medesimo anno siano state rimborsate dal datore di lavoro domestico come sostituzione delle retribuzioni premiali e che sono indicate nell’apposita sezione “Rimborsi di bene e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 3 Rigo E24”.
Inoltre, è fondamentale specificare che l’unico soggetto autorizzato alla deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali è il datore di lavoro domestico, anche se questi effettui i pagamenti attraverso Conti corrente non intestati a lui.
DETRAZIONE SPESE SU RETRIBUZIONE DI COLF E BADANTI DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
Il datore di lavoro domestico può detrarre il 19% delle spese dall’imposta lorda, per un importo massimo di €2.100,00, solo nel caso di operatori che assistono persone non autosufficienti; la detrazione è consentita al soggetto assistito o ai familiari che sostengono le spese relative all’assistenza.
Per usufruire di suddetta detrazione è necessario che il reddito complessivo sia inferiore all’importo di €40.000,00, inoltre, la deduzione può essere sommata alla detrazione, e viceversa. Infine, è fondamentale essere in possesso della documentazione medica che attesti l’effettiva condizione di non autosufficienza, che deve essere esibita all’amministrazione finanziaria se richiesta – e delle ricevute relative alle retribuzioni erogate, complete di firma dell’assistente familiare.
Scarica qui il modello per la Certificazione Unica della gestione del rapporto di lavoro domestico, clicca qui e scarica il facsimile per gli oneri deducibili.