23 Nov '23
ENTI BILATERALI NEL SETTORE NEL LAVORO DOMESTICO: COSA SONO CAS.SA.COLF e EBINCOLF
DOMINA, Fidaldo, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS e Federcolf, oltre a firmare il contratto collettivo nazionale sulla disciplina del lavoro domestico, hanno collaborato per istituire la bilateralità del settore: Ebincof e Cas.Sa.Colf.
L’Ente bilaterale Ebincolf ha il compito di condurre analisi e studi volti a comprendere gli aspetti distintivi delle varie realtà presenti in Italia nel contesto del lavoro domestico (art. 48). Inoltre, è stata creata la Cas.Sa.Colf, con l’obiettivo di fornire prestazioni e servizi integrativi aggiuntivi e/o alternativi alle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie a favore dei dipendenti collaboratori familiari. Questa struttura offre anche servizi e prestazioni a sostegno dei datori di lavoro (art. 50).
Ebincolf: il cuore dell’osservatorio del Lavoro Domestico
Ebincolf, istituito il 23 dicembre 2002 dalle Organizzazioni datoriali e dalle Associazioni sindacali nazionali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL), funge da Ente bilaterale paritetico e svolge il ruolo di Osservatorio. Il suo scopo principale è condurre analisi e studi mirati a comprendere le caratteristiche specifiche delle diverse realtà presenti in Italia nel settore del lavoro domestico.
Le attività di monitoraggio di Ebincolf includono la valutazione della situazione occupazionale della categoria, l’analisi delle retribuzioni medie effettive, la verifica del livello di applicazione del CCNL nei vari territori, l’esame dell’uniformità nell’applicazione del CCNL e delle normative di legge ai lavoratori stranieri, l’analisi della situazione previdenziale ed assistenziale della categoria, l’identificazione dei fabbisogni formativi, e la formulazione di proposte in materia di sicurezza.
Inoltre, Ebincolf promuove e gestisce iniziative di formazione e qualificazione professionale a diversi livelli, in collaborazione con Regioni e altri Enti competenti, e fornisce informazioni sulla sicurezza. Agisce come segreteria operativa della Commissione Paritetica Nazionale ai sensi dell’art. 46 del CCNL, la quale emette pareri e proposte sull’applicazione del Contratto Collettivo, esamina le istanze delle Parti Sociali per nuove figure professionali, e risolve eventuali controversie tra Associazioni territoriali dei datori e dei lavoratori.
Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 49, la contrattazione di secondo livello su indennità di vitto e alloggio, nonché sulle ore di permesso per studio e/o formazione professionale, avviene presso la sede di Ebincolf, dove vengono depositati gli accordi stipulati per la loro efficacia. Infine, un’importante prerogativa dell’Ente è la certificazione delle loro competenze professionali, realizzate in collaborazione con le Organizzazioni datoriali e le Associazioni sindacali su tutto il territorio nazionale attraverso corsi di formazione professionale.
Servizi assistenziali e assicurativi integrativi: Cas.Sa.Colf
Cas.Sa.Colf si occupa invece di fornire servizi assistenziali e assicurativi integrativi nel campo del Lavoro Domestico. Beneficiano di tali servizi tutti i lavoratori e datori di lavoro domestico che hanno effettuato il pagamento del contributo di assistenza contrattuale secondo l’art. 53 del CCNL sottoscritto da DOMINA e Fidaldo da un lato e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL e Federcolf dall’altro.
La mera emissione del primo contributo di assistenza contrattuale con il codice F2 rappresenta un atto di iscrizione alla Cas.Sa.Colf. In seguito al regolare pagamento dei contributi contrattuali per quattro trimestri consecutivi, con una soglia minima di € 25,00 (cumulabili con più rapporti di lavoro), il lavoratore ha diritto alle prestazioni erogate direttamente dalla Cas.Sa.Colf o indirettamente tramite UNISALUTE. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito www.cassacolf.it nella categoria “prestazioni” e poi nella sezione “sei una dipendente”.
In osservanza alle disposizioni del regolamento della Cas.Sa.Colf, per usufruire dei servizi offerti è indispensabile presentare una richiesta di prestazioni mediante la compilazione dei moduli disponibili per il download sul sito. Si invitano a seguire i passaggi indicati e a allegare la documentazione necessaria in relazione alla specifica situazione:
- Modulo Richiesta Prestazioni (MRP/D) compilato e firmato;
- Modulo Richiesta Dati (MRD/D) compilato e firmato
- Informativa e dichiarazione di consenso ai sensi della Legge 196/03 (MIC/D) compilato e firmato;
- Copia del documento di identità del dipendente in corso di validità;
- Numero quattro (4) attestati dell’avvenuto versamento con regolarità e continuità dei contributi di assistenza contrattuale degli ultimi quattro trimestri;
- In caso di ricovero ospedaliero si dovranno allegare i certificati di ricovero e di dimissione contenenti la diagnosi;
- In caso di richiesta di indennità giornaliera di convalescenza, deve essere allegata la copia della prescrizione della convalescenza stessa da parte di un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, sempre che la stessa non sia prevista nel certificato di dimissione;
- In caso di rimborso di ticket sanitari occorrerà allegare copia dei ticket pagati;
- Esame Istologico obbligatorio in caso di rimborso per forme oncologiche;
- Fatture delle spese sostenute per vitto e pernottamento dall’accompagnatore nell’istituto di cura o struttura alberghiera nel caso di rimborso spese per interventi chirurgici del neonato nel suo primo anno di vita;
- Fatture delle spese sostenute per acquisto o noleggio di materiale riabilitativo e relativa prescrizione medica;
- Fatture delle spese sostenute per trattamenti fisioterapici e/o cure termali effettuate presso strutture Servizio Sanitario Nazionale del e relativa prescrizione medica.
Il datore di lavoro domestico segue lo stesso iter, beneficiando delle prestazioni offerte dalla Cas.Sa.Colf grazie al contributo di assistenza contrattuale con il codice F2. Le condizioni per l’accesso alle prestazioni sono analoghe a quelle previste per il dipendente e sono dettagliate sul sito www.cassacolf.it, categoria “prestazioni”, sezione “sei un datore di lavoro”. Di seguito sono indicati i moduli scaricabili dal sito, corredati dai relativi allegati in base alle specifiche necessità:
- Modulo Richiesta Prestazioni (MRI/DL) compilato e firmato;
- Modulo Richiesta Dati (MRD/DL) compilato e firmato;
- Informativa e dichiarazione di consenso ai sensi della Legge 196/03 (MIC/DL) compilato e firmato;
- Copia del documento di identità del dipendente in corso di validità;
- Numero quattro (4) attestati dell’avvenuto versamento con regolarità e continuità dei contributi di assistenza contrattuale degli ultimi quattro trimestri;
- Copia della denuncia della rivalsa INAIL;
- Copia di tutta la documentazione medica e legale per la quale si richiedono le prestazioni della Cas.Sa.Colf.
La responsabilità del versamento dei contributi di assistenza contrattuale ricade su tutti coloro che adottano il CCNL relativo per la gestione del proprio rapporto di lavoro. L’ammontare orario del contributo è stabilito in 0,06 euro, di cui 0,02 euro a carico del lavoratore, detratte direttamente dal datore di lavoro dallo stipendio, e 0,04 euro a carico del datore di lavoro. Si sottolinea che la quota a carico del datore di lavoro ha natura retributiva, come previsto dall’articolo 53, comma 3.
18 Mag '23
OPPORTUNITÀ PER I DATORI DI LAVORO ISCRITTI A CAS.SA.COLF DI REGOLARIZZARE LA LORO POSIZIONE CONTRIBUTIVA IN RELAZIONE ALL’AUMENTO DEI CONTRIBUTI
In questo articolo approfondiremo alcuni aspetti del regolamento di CAS.SA.COLF, riguardanti la possibilità per i datori di lavoro iscritti di sanare la propria posizione contributiva relativa all’incremento contributivo. CAS.SA.COLF ha recentemente stabilito che tutti i datori di lavoro iscritti avranno l’opportunità di regolarizzare la propria situazione contributiva, relativa all’aumento dei contributi di assistenza contrattuale da 0,03 € a 0,06 €, che decorre dal 1° Gennaio 2021.
Per avviare il processo di regolarizzazione, è necessario inviare una mail all’indirizzo recuperocontributi@cassacolf.it. Nella mail, si dovranno fornire il nome, cognome e codice fiscale delle parti coinvolte nel rapporto di lavoro. È inoltre richiesto di allegare i bollettini PagoPa relativi ai trimestri da recuperare.
Continua a leggere per ottenere ulteriori dettagli sul regolamento di CassaColf e sulle disposizioni relative alla regolarizzazione dei contributi di assistenza contrattuale.
REGOLAMENTO DATORI DI LAVORO CAS.SA.COLF: INIZIO OPERATIVITÀ E OBBLIGATORIETÀ DELLA CONTRIBUZIONE (ART. 3-4)
CAS.SA.COLF ha l’obiettivo di fornire prestazioni e servizi per i lavoratori e i datori di lavoro, inclusi trattamenti assistenziali sanitari e assicurativi, integrativi ed aggiuntivi rispetto alle prestazioni pubbliche. In conformità a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), che disciplina il rapporto di lavoro domestico, CAS.SA.COLF è un organismo paritetico composto per il 50% da FIDALDO e DOMINA e per l’altro 50% da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS e FEDERCOLF.
L’adesione al CCNL implica l’obbligo di iscrizione a CAS.SA.COLF da parte dei dipendenti e dei datori di lavoro. Il datore di lavoro e il lavoratore dipendente sono tenuti a adempiere agli obblighi contributivi di assistenza contrattuale previsti dal contratto. I contributi di assistenza contrattuale devono essere versati secondo un importo orario minimo complessivo di € 0,06 come stabilito dall’art. 53 del CCNL; il lavoratore dipendente è obbligato a contribuire con un importo minimo di € 0,02 per ogni ora lavorativa. Il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi di assistenza contrattuale, adempiendo agli obblighi di versamento sia per sé stesso che per il proprio dipendente.
PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI; CONFORMITÀ E CONTINUITÀ DEI PAGAMENTI; REGOLARIZZAZIONE (art. 4-5)
I contributi di assistenza contrattuale dell’art. 4 devono essere versati trimestralmente all’INPS. Il versamento avviene tramite il codice F2 – FONDO COLF, nel bollettino trimestrale entro i termini di scadenza dei contributi previdenziali. I contributi devono essere versati con continuità per ogni trimestre di durata del rapporto di lavoro. Se vengono omessi i versamenti per uno o al massimo due trimestri consecutivi, è possibile sanare tale omissione aumentando i contributi di € 0,06 per ogni ora retribuita nei trimestri precedenti oggetto di recupero. Questa possibilità è valida solo se i contributi relativi al trimestre precedente sono stati versati, anche da un datore di lavoro diverso, e il recupero avviene nel trimestre immediatamente successivo. È possibile aumentare volontariamente il versamento per raggiungere la soglia minima necessaria per accedere alle prestazioni degli articoli 7 e successivi. CAS.SA.COLF può stabilire ulteriori modalità di versamento dei contributi di assistenza contrattuale, che saranno comunicate sul sito www.cassacolf.it.
Tutti i datori di lavoro domestico ai quali viene applicato il CCNL di categoria sono iscritti a CAS.SA.COLF dal primo giorno del trimestre in cui iniziano a versare regolarmente i contributi di assistenza contrattuale come indicato negli articoli precedenti. I beneficiari delle prestazioni sono gli stessi datori di lavoro domestico iscritti e, in alcuni casi, anche i loro eredi. Il versamento regolare e continuativo dei contributi di assistenza contrattuale è una condizione per l’accesso e il mantenimento dei benefici forniti da CAS.SA.COLF.
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI (art.7)
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro ha diritto alle prestazioni se ha versato regolarmente i contributi di assistenza contrattuale di assistenza contrattuale. Per ottenere il diritto alle prestazioni, è necessario che i contributi siano stati versati nei quattro trimestri precedenti l’evento o nei tre trimestri precedenti più quello in cui si verifica l’evento, con un importo complessivo non inferiore a € 25,00 (venticinque/00).
EVENTI VERIFICATISI NEI PRIMI TRIMESTRI DI ISCRIZIONE
I datori di lavoro non hanno diritto alle prestazioni per gli eventi che si verificano durante il primo trimestre di iscrizione a CAS.SA.COLF. Se l’evento si verifica nel secondo, terzo o quarto trimestre successivo al primo trimestre di versamento dei contributi, le prestazioni saranno erogate solo dopo che i contributi di assistenza contrattuale sono stati versati regolarmente e continuativamente per quattro trimestri consecutivi, con un importo complessivo non inferiore a € 25,00 (venticinque/00).
REQUISITO DELLA CONTINUITÀ
Il requisito della continuità è soddisfatto se i contributi di assistenza contrattuale sono stati versati con il codice F2 in ogni trimestre, indipendentemente dall’entità e dal numero di settimane coperte, come previsto nel regolamento.
DECADENZA DALLE PRESTAZIONI PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI E DEGLI OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE
Ecco un elenco delle decadenze relative alle prestazioni per mancato rispetto dei termini e degli obblighi di documentazione:
- Prestazioni sanitarie integrative:
- Richiesta entro 12 mesi dall’evento causante la non autosufficienza permanente.
- Documentazione richiesta deve accompagnare la richiesta.
- Se la documentazione inviata non è sufficiente, è possibile presentare la documentazione mancante entro ulteriori 12 mesi.
- In caso contrario, si perderà il diritto alla prestazione.
- Prestazioni dell’art. 8, comma 2:
- Richiesta entro 12 mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro a termine in sostituzione di maternità.
- Documentazione richiesta deve accompagnare la richiesta.
- Se la documentazione inviata non è sufficiente, è possibile presentare la documentazione mancante entro ulteriori 12 mesi.
- In caso contrario, si perderà il diritto alla prestazione.
- Prestazioni dell’art. 8, comma 3:
- Richiesta entro 12 mesi dalla data in cui il datore di lavoro risarcisce l’INAIL a seguito dell’azione di rivalsa.
- Documentazione richiesta deve accompagnare la richiesta.
- Se la documentazione inviata non è sufficiente, è possibile presentare la documentazione mancante entro ulteriori 12 mesi.
- In caso contrario, si perderà il diritto alla prestazione.
- Prestazioni dell’art. 8, comma 4:
- Richiesta entro 12 mesi dalla data in cui il datore di lavoro risarcisce i terzi per il danno causato dal lavoratore.
- Documentazione richiesta deve accompagnare la richiesta.
- Se la documentazione inviata non è sufficiente, è possibile presentare la documentazione mancante entro ulteriori 12 mesi.
- In caso contrario, si perderà il diritto alla prestazione.
Scopri di più sul sito cassacolf.it.
Scarica qui il REGOLAMENTO DATORI DI LAVORO completo di Cas.sa.Colf.