VIDEOSORVEGLIANZA NEL LAVORO DOMESTICO: È POSSIBILE?

Negli ultimi anni, la videosorveglianza è diventata sempre più comune nelle case dei datori di lavoro domestico che assumono collaboratrici come colf e badanti. 

Videosorveglianza nel lavoro domestico: come funziona?  

L’uso di telecamere di sicurezza in ambito domestico ha suscitato un dibattito acceso, poiché si scontrano esigenze di sicurezza e privacy. L’uso della videosorveglianza, infatti, può essere un valido strumento per garantire la sicurezza e prevenire abusi, ma deve essere gestito con attenzione per non violare la privacy dei collaboratori domestici. La chiave sta nell’equilibrio tra la sicurezza e il rispetto della dignità e della privacy di tutte le parti coinvolte. La comunicazione aperta e il rispetto dei diritti individuali sono fondamentali per garantire un ambiente di lavoro domestico sano e sicuro.   

In questo contesto, la normativa sulla videosorveglianza nel lavoro domestico richiede una considerazione particolare e specifica, tenendo conto delle peculiarità di questo tipo di lavoro e delle esigenze legate alla privacy e al rispetto dei diritti dei lavoratori domestici. La normativa deve affrontare questioni come il consenso dei lavoratori, la finalità della videosorveglianza e le modalità di utilizzo dei dati raccolti, in modo da garantire una tutela adeguata sia per i datori di lavoro che per i lavoratori domestici. 

Videosorveglianza nel lavoro domestico: aspetti giuridici 

La videosorveglianza nel contesto del lavoro domestico è un tema che fino a qualche anno fa non aveva ricevuto un’adeguata trattazione normativa. In precedenza, la disciplina della videosorveglianza era stata regolamentata dalla Legge 300 del 1970, comunemente conosciuta come lo “Statuto dei Lavoratori“. Questa legge consentiva l’installazione di sistemi audiovisivi per monitorare a distanza l’attività dei lavoratori solo per specifiche ragioni, tra cui quelle organizzative e produttive, la sicurezza sul luogo di lavoro e la protezione del patrimonio aziendale. Tuttavia, era richiesto un accordo sindacale o, in assenza di questo, l’autorizzazione della competente sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro per poter utilizzare la videosorveglianza. 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con una nota dell’8 febbraio 2017, protocollo n. 1004, ha stabilito le regole da seguire nel caso in cui si voglia effettuare la videosorveglianza nel contesto del lavoro domestico, ovvero quando il datore di lavoro intenda installare dispositivi di videosorveglianza all’interno della propria abitazione privata. Questa pratica è spesso richiesta quando si desidera monitorare l’attività della collaboratrice domestica. 

Il Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori domestici consente la presenza di telecamere in funzione all’interno dell’abitazione, a condizione che vengano rispettate determinate regole. È importante sottolineare che non esiste una disposizione specifica nel CCNL dei lavoratori domestici che regoli il controllo sulla badante attraverso la videosorveglianza, ma piuttosto si affronta il tema della tutela della sua privacy. Le condizioni di lavoro del collaboratore domestico, compresa la privacy, sono protette dall’articolo 28 del medesimo contratto collettivo nazionale di riferimento. 

Di conseguenza, il datore di lavoro domestico ha la facoltà di installare sistemi o dispositivi audiovisivi, comprese telecamere, all’interno della propria abitazione senza specificarne l’uso. Questi dispositivi possono essere installati per scopi come la prevenzione di eventuali furti o per assicurarsi del benessere dell’assistito quando si trova da solo. È importante notare che l’uso di tali dispositivi deve sempre avvenire nel rispetto delle leggi sulla privacy e delle normative vigenti, garantendo la tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori domestici. 

Videosorveglianza nel lavoro domestico: è obbligatorio informare il lavoratore 

È fondamentale, qualora vi sia un contratto di lavoro domestico in essere, garantire che il lavoratore sia pienamente informato riguardo all’esistenza o all’installazione di sistemi di videosorveglianza. Questa informazione deve essere comunicata in forma scritta. La firma di tale accordo implica automaticamente che il lavoratore è stato debitamente informato. 

Si noti che tutti i sistemi audiovisivi, inclusi i dispositivi di videosorveglianza come le telecamere, sono vietati all’interno dell’alloggio riservato alla collaboratrice domestica, come stabilito dall’articolo 36, comma 2, del Ccnl. Questo divieto si applica anche ai servizi igienici. 

È importante sottolineare che le immagini e le informazioni raccolte attraverso i sistemi audiovisivi, in particolare le telecamere, devono essere gestite nel totale rispetto delle leggi vigenti sulla protezione dei dati personali. 

Limiti e considerazioni etiche sull’utilizzo della videosorveglianza nel lavoro domestico 

  • Violazione della privacy: l’uso indiscriminato delle telecamere può costituire una violazione della privacy dei collaboratori domestici. È fondamentale rispettare i loro diritti alla privacy e informarli chiaramente sull’uso delle telecamere, eventualmente richiedendo il loro consenso scritto, come richiesto dalla legge in molti paesi. 
  • Sorveglianza costante: la presenza costante di telecamere può mettere sotto pressione i collaboratori domestici, facendoli sentire spiati e non rispettati nella loro privacy. Ciò può influire negativamente sulla loro qualità del lavoro e sul benessere psicologico. 
  • Informazione e consenso: prima di installare telecamere, i datori di lavoro dovrebbero informare chiaramente i collaboratori domestici sulla presenza, lo scopo e la posizione delle telecamere. È essenziale ottenere il loro consenso scritto, se richiesto dalla legge. 
  • Limitare l’accesso: limitare rigorosamente l’accesso alle registrazioni video solo alle persone autorizzate e solo quando strettamente necessario, come in situazioni di emergenza o dispute. 
  • Garantire la qualità del lavoro: la videosorveglianza non dovrebbe sostituire altri metodi di valutazione delle prestazioni dei collaboratori domestici. Deve essere utilizzata principalmente per garantire la sicurezza della casa e dell’assistito, non per valutare costantemente il lavoro. 
  • Periodiche verifiche delle registrazioni: periodicamente, i datori di lavoro dovrebbero esaminare le registrazioni per assicurarsi che tutto proceda correttamente e che l’uso delle telecamere sia conforme all’accordo stabilito in precedenza. 

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Discontinue prestazioni notturne di cura della persona: cosa dice l’Art. 10 del CCNL del Lavoro Domestico

Discontinue prestazioni notturne di cura della persona: cosa dice l’Art. 10 del CCNL del Lavoro Domestico

Cos’è il Ccnl del Lavoro Domestico

Il Ccnl del lavoro domestico è un Contratto fondamentale di tutela e salvaguardia in quello che è un mercato lavorativo che conta circa quattro milioni di persone, e che racchiude in sé lavoratori domestici e famiglie datori di lavoro.

All’interno del Contratto sono regolati i rapporti tra le famiglie datori di lavoro e lavoratori domestici, sotto un profilo normativo e disciplinare ed uguale su tutto il territorio nazionale, come ad esempio la retribuzione oraria, i diversi inquadramenti, gli orari di lavoro e le discontinue prestazioni notturne di cura alla persona, oggetto di questo articolo.

Il Contratto collettivo nazionale sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico rinnovato nel settembre 2020 dalle Associazioni datoriali DOMINA e Fidaldo, insieme a Filcams, CGIL, Fisascat CISL, UILTuCS e Federcolf, con l’obiettivo di intensificare la tutela dei lavoratori e delle famiglie datori di lavoro.

Articolo 10: Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona

Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico è composto da 54 articoli.

L’Articolo 10, che segue, è diviso in 4 punti. Descrive la prestazione di assistenza ad una persona autosufficiente o non autosufficiente che avviene esclusivamente durante la notte. L’assistente familiare viene anche affidato un alloggio all’interno del quale poter riposare con il dovere di alzarsi ogni qualvolta sia necessario, senza alcuna maggiorazione. Diversamente dagli altri inquadramenti, la concessione temporanea di un alloggio non intende dare, in automatico, la convivenza lavorativa.

Art. 10: primo punto

Il primo punto tratta gli inquadramenti, le fasce orarie di lavoro e di retribuzione nell’orario lavorativo. Gli approfondimenti relativi al tipo di inquadramento sono descritti nell’Articolo 9 del CCNL, “Inquadramento dei lavoratori”.

“Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), e conseguentemente inquadrato nel livello B super, ovvero per discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti, e conseguentemente inquadrato nel livello C super (se non formato) o nel livello D super (se formato), qualora la collocazione temporale della prestazione sia ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00 sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella D allegata al presente contratto, relativa al livello di inquadramento, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 14. Per il personale non convivente, sussiste l’obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di un’idonea sistemazione per la notte.”

Art. 10: secondo punto

Il secondo punto spiega la quantità di ore di riposo che devono essere garantite ogni ventiquattro ore.

“Al personale convivente di cui al presente articolo dovranno essere in ogni caso garantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.”

Art. 10: terzo punto

Il terzo punto invece, si concentra sull’orario di lavoro, indicando, ai soli fini del pagamento dei contributi assistenziali di Cas.Sa.Colf (INPS escluso), un valore convenzione. All’interno del punto è presente il riferimento all’Articolo 53 “Contributi di assistenza contrattuale”, ovvero i contributi di Cas.Sa.Colf, strumento del Ccnl atto a fornire prestazioni e servizi a favore dei lavoratori e datori di lavoro iscritti, come ad esempio trattamenti assistenziali sanitari e assicurativi, integrativi e aggiuntivi delle prestazioni pubbliche. Sia i dipendenti che le famiglie datori di lavoro in regola con i contributi di assistenza contrattuale sono iscritti a Cas.Sa.Colf. Diversamente, i contributi INPS dovranno essere versati nella misura delle ore effettivamente lavorate.

“Fatta salva la fascia oraria indicata al comma 1, ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo di cui all’art.53, l’orario convenzionale di lavoro è pari a otto ore giornaliere.”

Art. 10: quarto punto

Infine, il punto quattro spiega che l’articolo in oggetto dovrà essere sottoscritto dalle parti, con indicazione oraria dell’inizio e della fine della prestazione discontinua.

“L’assunzione ai sensi del presente articolo dovrà risultare da apposito atto sottoscritto dalle parti; in tale atto devono essere indicate l’ora d’inizio e quella di cessazione dell’assistenza e il suo carattere di prestazione discontinua.”

 

Scarica direttamente qui il Fac simile del Contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato o determinato per prestazioni notturne di cura della persona.

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­Scarica gratuitamente qui “Ccnl sulla disciplina del Rapporto di Lavoro Domestico – 2022”. Il volume contiene tutti gli articoli del Ccnl, con i collegamenti ipertestuali, il mansionario, le tabelle dei minimi retributivi e dei contributi INPS aggiornate al 2022 e i contributi associativi Fondo Colf – Cas.Sa.Colf.

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