12 Gen '23
Discontinue prestazioni notturne di cura della persona: cosa dice l’Art. 10 del CCNL del Lavoro Domestico
Cos’è il Ccnl del Lavoro Domestico
Il Ccnl del lavoro domestico è un Contratto fondamentale di tutela e salvaguardia in quello che è un mercato lavorativo che conta circa quattro milioni di persone, e che racchiude in sé lavoratori domestici e famiglie datori di lavoro.
All’interno del Contratto sono regolati i rapporti tra le famiglie datori di lavoro e lavoratori domestici, sotto un profilo normativo e disciplinare ed uguale su tutto il territorio nazionale, come ad esempio la retribuzione oraria, i diversi inquadramenti, gli orari di lavoro e le discontinue prestazioni notturne di cura alla persona, oggetto di questo articolo.
Il Contratto collettivo nazionale sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico rinnovato nel settembre 2020 dalle Associazioni datoriali DOMINA e Fidaldo, insieme a Filcams, CGIL, Fisascat CISL, UILTuCS e Federcolf, con l’obiettivo di intensificare la tutela dei lavoratori e delle famiglie datori di lavoro.
Articolo 10: Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona
Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico è composto da 54 articoli.
L’Articolo 10, che segue, è diviso in 4 punti. Descrive la prestazione di assistenza ad una persona autosufficiente o non autosufficiente che avviene esclusivamente durante la notte. L’assistente familiare viene anche affidato un alloggio all’interno del quale poter riposare con il dovere di alzarsi ogni qualvolta sia necessario, senza alcuna maggiorazione. Diversamente dagli altri inquadramenti, la concessione temporanea di un alloggio non intende dare, in automatico, la convivenza lavorativa.
Art. 10: primo punto
Il primo punto tratta gli inquadramenti, le fasce orarie di lavoro e di retribuzione nell’orario lavorativo. Gli approfondimenti relativi al tipo di inquadramento sono descritti nell’Articolo 9 del CCNL, “Inquadramento dei lavoratori”.
“Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), e conseguentemente inquadrato nel livello B super, ovvero per discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti, e conseguentemente inquadrato nel livello C super (se non formato) o nel livello D super (se formato), qualora la collocazione temporale della prestazione sia ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00 sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella D allegata al presente contratto, relativa al livello di inquadramento, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 14. Per il personale non convivente, sussiste l’obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di un’idonea sistemazione per la notte.”
Art. 10: secondo punto
Il secondo punto spiega la quantità di ore di riposo che devono essere garantite ogni ventiquattro ore.
“Al personale convivente di cui al presente articolo dovranno essere in ogni caso garantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.”
Art. 10: terzo punto
Il terzo punto invece, si concentra sull’orario di lavoro, indicando, ai soli fini del pagamento dei contributi assistenziali di Cas.Sa.Colf (INPS escluso), un valore convenzione. All’interno del punto è presente il riferimento all’Articolo 53 “Contributi di assistenza contrattuale”, ovvero i contributi di Cas.Sa.Colf, strumento del Ccnl atto a fornire prestazioni e servizi a favore dei lavoratori e datori di lavoro iscritti, come ad esempio trattamenti assistenziali sanitari e assicurativi, integrativi e aggiuntivi delle prestazioni pubbliche. Sia i dipendenti che le famiglie datori di lavoro in regola con i contributi di assistenza contrattuale sono iscritti a Cas.Sa.Colf. Diversamente, i contributi INPS dovranno essere versati nella misura delle ore effettivamente lavorate.
“Fatta salva la fascia oraria indicata al comma 1, ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo di cui all’art.53, l’orario convenzionale di lavoro è pari a otto ore giornaliere.”
Art. 10: quarto punto
Infine, il punto quattro spiega che l’articolo in oggetto dovrà essere sottoscritto dalle parti, con indicazione oraria dell’inizio e della fine della prestazione discontinua.
“L’assunzione ai sensi del presente articolo dovrà risultare da apposito atto sottoscritto dalle parti; in tale atto devono essere indicate l’ora d’inizio e quella di cessazione dell’assistenza e il suo carattere di prestazione discontinua.”
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