18 Mag '23
OPPORTUNITÀ PER I DATORI DI LAVORO ISCRITTI A CAS.SA.COLF DI REGOLARIZZARE LA LORO POSIZIONE CONTRIBUTIVA IN RELAZIONE ALL’AUMENTO DEI CONTRIBUTI
In questo articolo approfondiremo alcuni aspetti del regolamento di CAS.SA.COLF, riguardanti la possibilità per i datori di lavoro iscritti di sanare la propria posizione contributiva relativa all’incremento contributivo. CAS.SA.COLF ha recentemente stabilito che tutti i datori di lavoro iscritti avranno l’opportunità di regolarizzare la propria situazione contributiva, relativa all’aumento dei contributi di assistenza contrattuale da 0,03 € a 0,06 €, che decorre dal 1° Gennaio 2021.
Per avviare il processo di regolarizzazione, è necessario inviare una mail all’indirizzo recuperocontributi@cassacolf.it. Nella mail, si dovranno fornire il nome, cognome e codice fiscale delle parti coinvolte nel rapporto di lavoro. È inoltre richiesto di allegare i bollettini PagoPa relativi ai trimestri da recuperare.
Continua a leggere per ottenere ulteriori dettagli sul regolamento di CassaColf e sulle disposizioni relative alla regolarizzazione dei contributi di assistenza contrattuale.
REGOLAMENTO DATORI DI LAVORO CAS.SA.COLF: INIZIO OPERATIVITÀ E OBBLIGATORIETÀ DELLA CONTRIBUZIONE (ART. 3-4)
CAS.SA.COLF ha l’obiettivo di fornire prestazioni e servizi per i lavoratori e i datori di lavoro, inclusi trattamenti assistenziali sanitari e assicurativi, integrativi ed aggiuntivi rispetto alle prestazioni pubbliche. In conformità a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), che disciplina il rapporto di lavoro domestico, CAS.SA.COLF è un organismo paritetico composto per il 50% da FIDALDO e DOMINA e per l’altro 50% da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS e FEDERCOLF.
L’adesione al CCNL implica l’obbligo di iscrizione a CAS.SA.COLF da parte dei dipendenti e dei datori di lavoro. Il datore di lavoro e il lavoratore dipendente sono tenuti a adempiere agli obblighi contributivi di assistenza contrattuale previsti dal contratto. I contributi di assistenza contrattuale devono essere versati secondo un importo orario minimo complessivo di € 0,06 come stabilito dall’art. 53 del CCNL; il lavoratore dipendente è obbligato a contribuire con un importo minimo di € 0,02 per ogni ora lavorativa. Il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi di assistenza contrattuale, adempiendo agli obblighi di versamento sia per sé stesso che per il proprio dipendente.
PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI; CONFORMITÀ E CONTINUITÀ DEI PAGAMENTI; REGOLARIZZAZIONE (art. 4-5)
I contributi di assistenza contrattuale dell’art. 4 devono essere versati trimestralmente all’INPS. Il versamento avviene tramite il codice F2 – FONDO COLF, nel bollettino trimestrale entro i termini di scadenza dei contributi previdenziali. I contributi devono essere versati con continuità per ogni trimestre di durata del rapporto di lavoro. Se vengono omessi i versamenti per uno o al massimo due trimestri consecutivi, è possibile sanare tale omissione aumentando i contributi di € 0,06 per ogni ora retribuita nei trimestri precedenti oggetto di recupero. Questa possibilità è valida solo se i contributi relativi al trimestre precedente sono stati versati, anche da un datore di lavoro diverso, e il recupero avviene nel trimestre immediatamente successivo. È possibile aumentare volontariamente il versamento per raggiungere la soglia minima necessaria per accedere alle prestazioni degli articoli 7 e successivi. CAS.SA.COLF può stabilire ulteriori modalità di versamento dei contributi di assistenza contrattuale, che saranno comunicate sul sito www.cassacolf.it.
Tutti i datori di lavoro domestico ai quali viene applicato il CCNL di categoria sono iscritti a CAS.SA.COLF dal primo giorno del trimestre in cui iniziano a versare regolarmente i contributi di assistenza contrattuale come indicato negli articoli precedenti. I beneficiari delle prestazioni sono gli stessi datori di lavoro domestico iscritti e, in alcuni casi, anche i loro eredi. Il versamento regolare e continuativo dei contributi di assistenza contrattuale è una condizione per l’accesso e il mantenimento dei benefici forniti da CAS.SA.COLF.
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI (art.7)
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro ha diritto alle prestazioni se ha versato regolarmente i contributi di assistenza contrattuale di assistenza contrattuale. Per ottenere il diritto alle prestazioni, è necessario che i contributi siano stati versati nei quattro trimestri precedenti l’evento o nei tre trimestri precedenti più quello in cui si verifica l’evento, con un importo complessivo non inferiore a € 25,00 (venticinque/00).
EVENTI VERIFICATISI NEI PRIMI TRIMESTRI DI ISCRIZIONE
I datori di lavoro non hanno diritto alle prestazioni per gli eventi che si verificano durante il primo trimestre di iscrizione a CAS.SA.COLF. Se l’evento si verifica nel secondo, terzo o quarto trimestre successivo al primo trimestre di versamento dei contributi, le prestazioni saranno erogate solo dopo che i contributi di assistenza contrattuale sono stati versati regolarmente e continuativamente per quattro trimestri consecutivi, con un importo complessivo non inferiore a € 25,00 (venticinque/00).
REQUISITO DELLA CONTINUITÀ
Il requisito della continuità è soddisfatto se i contributi di assistenza contrattuale sono stati versati con il codice F2 in ogni trimestre, indipendentemente dall’entità e dal numero di settimane coperte, come previsto nel regolamento.
DECADENZA DALLE PRESTAZIONI PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI E DEGLI OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE
Ecco un elenco delle decadenze relative alle prestazioni per mancato rispetto dei termini e degli obblighi di documentazione:
- Prestazioni sanitarie integrative:
- Richiesta entro 12 mesi dall’evento causante la non autosufficienza permanente.
- Documentazione richiesta deve accompagnare la richiesta.
- Se la documentazione inviata non è sufficiente, è possibile presentare la documentazione mancante entro ulteriori 12 mesi.
- In caso contrario, si perderà il diritto alla prestazione.
- Prestazioni dell’art. 8, comma 2:
- Richiesta entro 12 mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro a termine in sostituzione di maternità.
- Documentazione richiesta deve accompagnare la richiesta.
- Se la documentazione inviata non è sufficiente, è possibile presentare la documentazione mancante entro ulteriori 12 mesi.
- In caso contrario, si perderà il diritto alla prestazione.
- Prestazioni dell’art. 8, comma 3:
- Richiesta entro 12 mesi dalla data in cui il datore di lavoro risarcisce l’INAIL a seguito dell’azione di rivalsa.
- Documentazione richiesta deve accompagnare la richiesta.
- Se la documentazione inviata non è sufficiente, è possibile presentare la documentazione mancante entro ulteriori 12 mesi.
- In caso contrario, si perderà il diritto alla prestazione.
- Prestazioni dell’art. 8, comma 4:
- Richiesta entro 12 mesi dalla data in cui il datore di lavoro risarcisce i terzi per il danno causato dal lavoratore.
- Documentazione richiesta deve accompagnare la richiesta.
- Se la documentazione inviata non è sufficiente, è possibile presentare la documentazione mancante entro ulteriori 12 mesi.
- In caso contrario, si perderà il diritto alla prestazione.
Scopri di più sul sito cassacolf.it.
Scarica qui il REGOLAMENTO DATORI DI LAVORO completo di Cas.sa.Colf.
12 Gen '23
Discontinue prestazioni notturne di cura della persona: cosa dice l’Art. 10 del CCNL del Lavoro Domestico
Cos’è il Ccnl del Lavoro Domestico
Il Ccnl del lavoro domestico è un Contratto fondamentale di tutela e salvaguardia in quello che è un mercato lavorativo che conta circa quattro milioni di persone, e che racchiude in sé lavoratori domestici e famiglie datori di lavoro.
All’interno del Contratto sono regolati i rapporti tra le famiglie datori di lavoro e lavoratori domestici, sotto un profilo normativo e disciplinare ed uguale su tutto il territorio nazionale, come ad esempio la retribuzione oraria, i diversi inquadramenti, gli orari di lavoro e le discontinue prestazioni notturne di cura alla persona, oggetto di questo articolo.
Il Contratto collettivo nazionale sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico rinnovato nel settembre 2020 dalle Associazioni datoriali DOMINA e Fidaldo, insieme a Filcams, CGIL, Fisascat CISL, UILTuCS e Federcolf, con l’obiettivo di intensificare la tutela dei lavoratori e delle famiglie datori di lavoro.
Articolo 10: Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona
Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico è composto da 54 articoli.
L’Articolo 10, che segue, è diviso in 4 punti. Descrive la prestazione di assistenza ad una persona autosufficiente o non autosufficiente che avviene esclusivamente durante la notte. L’assistente familiare viene anche affidato un alloggio all’interno del quale poter riposare con il dovere di alzarsi ogni qualvolta sia necessario, senza alcuna maggiorazione. Diversamente dagli altri inquadramenti, la concessione temporanea di un alloggio non intende dare, in automatico, la convivenza lavorativa.
Art. 10: primo punto
Il primo punto tratta gli inquadramenti, le fasce orarie di lavoro e di retribuzione nell’orario lavorativo. Gli approfondimenti relativi al tipo di inquadramento sono descritti nell’Articolo 9 del CCNL, “Inquadramento dei lavoratori”.
“Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), e conseguentemente inquadrato nel livello B super, ovvero per discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti, e conseguentemente inquadrato nel livello C super (se non formato) o nel livello D super (se formato), qualora la collocazione temporale della prestazione sia ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00 sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella D allegata al presente contratto, relativa al livello di inquadramento, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 14. Per il personale non convivente, sussiste l’obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di un’idonea sistemazione per la notte.”
Art. 10: secondo punto
Il secondo punto spiega la quantità di ore di riposo che devono essere garantite ogni ventiquattro ore.
“Al personale convivente di cui al presente articolo dovranno essere in ogni caso garantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.”
Art. 10: terzo punto
Il terzo punto invece, si concentra sull’orario di lavoro, indicando, ai soli fini del pagamento dei contributi assistenziali di Cas.Sa.Colf (INPS escluso), un valore convenzione. All’interno del punto è presente il riferimento all’Articolo 53 “Contributi di assistenza contrattuale”, ovvero i contributi di Cas.Sa.Colf, strumento del Ccnl atto a fornire prestazioni e servizi a favore dei lavoratori e datori di lavoro iscritti, come ad esempio trattamenti assistenziali sanitari e assicurativi, integrativi e aggiuntivi delle prestazioni pubbliche. Sia i dipendenti che le famiglie datori di lavoro in regola con i contributi di assistenza contrattuale sono iscritti a Cas.Sa.Colf. Diversamente, i contributi INPS dovranno essere versati nella misura delle ore effettivamente lavorate.
“Fatta salva la fascia oraria indicata al comma 1, ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo di cui all’art.53, l’orario convenzionale di lavoro è pari a otto ore giornaliere.”
Art. 10: quarto punto
Infine, il punto quattro spiega che l’articolo in oggetto dovrà essere sottoscritto dalle parti, con indicazione oraria dell’inizio e della fine della prestazione discontinua.
“L’assunzione ai sensi del presente articolo dovrà risultare da apposito atto sottoscritto dalle parti; in tale atto devono essere indicate l’ora d’inizio e quella di cessazione dell’assistenza e il suo carattere di prestazione discontinua.”
Scarica direttamente qui il Fac simile del Contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato o determinato per prestazioni notturne di cura della persona.
Se invece necessiti di altre tipologie di Contratto Fac simile, visita ora la sezione apposita del mio sito web.
Scarica gratuitamente qui “Ccnl sulla disciplina del Rapporto di Lavoro Domestico – 2022”. Il volume contiene tutti gli articoli del Ccnl, con i collegamenti ipertestuali, il mansionario, le tabelle dei minimi retributivi e dei contributi INPS aggiornate al 2022 e i contributi associativi Fondo Colf – Cas.Sa.Colf.
14 Dic '22
Lavoro domestico e tredicesima: cosa dice il CCNL
Il CCNL del lavoro domestico stabilisce il diritto dei lavoratori domestici a percepire la tredicesima mensilità, corrisposta nel mese di dicembre. Nell’articolo di oggi capiremo come effettuare il calcolo della tredicesima nel lavoro domestico.
Anche il lavoratore domestico, quindi, come ogni lavoratore dipendente, ha diritto a ricevere una mensilità in più oltre a quelle distribuite sui 12 mesi dell’anno, che riceverà all’avvicinarsi delle feste natalizie.
L’ammontare della somma dovuta dipende dalla retribuzione lorda che il lavoratore domestico riceve nell’arco dell’anno, comprensiva di vitto e alloggio laddove previsto dal contratto sottoscritto. Un altro fattore che determina il quantitativo della tredicesima è la tipologia di assunzione: a seconda che il lavoratore domestico sia assunto a ore o con convivenza, quindi, cambierà l’ammontare della tredicesima.
Vediamo quindi come funziona il calcolo della tredicesima per il lavoro domestico, nelle diverse situazioni specifiche, e quando e come matura il rateo di tredicesima.
Calcolo tredicesima lavoro domestico
Il lavoratore domestico è a tutti gli effetti un lavoratore subordinato e, quindi, come anticipato, ha diritto a ricevere la tredicesima. Si tratta di una somma extra corrispondente ad un dodicesimo della retribuzione globale annua.
Per calcolare la tredicesima bisogna tenere conto della retribuzione lorda assegnata al lavoratore domestico, la quale comprende:
- Retribuzione mensile
- Calcolo di vitto e alloggio in denaro
- Eventuali premi
Vediamo adesso nella pratica come funziona il calcolo della tredicesima per il lavoro domestico in base alla tipologia di assunzione.
Colf e badanti a ore – senza convivenza
Ecco come fare il calcolo della tredicesima mensilità nel caso di collaboratori domestici assunti senza convivenza, dopo un anno di lavoro:
- Si moltiplica la paga oraria della lavoratrice domestica per il numero di ore lavorate durante la settimana (in questo calcolo si deve tener conto di ogni ora retribuita, quindi anche in caso di assenza per infortunio o malattia)
- Si prende quindi il risultato e lo si moltiplica per 52, cioè il numero di settimane lavorative in un anno
- Si divide tutto per 12, cioè i mesi dell’anno
Proviamo a chiarire meglio con un esempio pratico. Ipotizziamo che un collaboratore domestico abbia una paga oraria di 20 € e che lavori 10 ore a settimana. Il calcolo da eseguire sarà: 20 * 10 * 52 / 12 = 866,66 €.
Se il lavoratore percepisce un premio mensile, questo andrà aggiunto al totale della tredicesima così calcolata. Se quindi la colf ha un premio di 100 € mensili, la tredicesima corrisponderà a 866,66 + 100 = 966,66 €.
Qualora invece il premio non fosse corrisposto mensilmente, ma con cadenza diversa (ad esempio, due volte l’anno), si dovrà prendere il valore complessivo sull’annualità e dividerlo per 12, in modo da ottenere una media dell’importo di premio.
Ad esempio, se la colf percepisce un premio di 200 € due volte l’anno, si dovrà fare il seguente calcolo: 200 * 2 = 400 € (totale premio annuale) / 12 = 33,33 €. Tale somma, che corrisponde alla media mensile del premio, andrà aggiunta al calcolo della tredicesima. Riprendendo quindi l’esempio di prima, alla somma di 866,66 € si aggiungeranno 33,33 €, per un totale di tredicesima pari a 899,99 €.
Colf e badanti a ore, senza convivenza, assunte da meno di un anno
Nell’ipotesi di collaboratore domestico assunto con contratto a ore da meno di un anno, il calcolo della tredicesima va effettuato tenendo in considerazione i mesi effettivamente lavorati. Verranno quindi corrisposti tanti tredicesimi quanti sono i mesi di lavoro prestati durante l’arco dell’anno.
Per fare ciò è necessario stabilire una media mensile dello stipendio a ore, che, come abbiamo visto, si calcola moltiplicando la paga oraria per le ore lavorate durante la settimana, moltiplicando poi il risultato per 52 settimane lavorative in un anno e dividendo il tutto per 12 mesi. Il tutto dovrà essere diviso per 12 dodicesimi e moltiplicare per i mesi effettivamente lavorati.
Prendendo come riferimento l’esempio sopra esposto, se la colf è stata assunta il 1/10/2022 e la paga mensile media è di 866,66 € (ipotizzando una paga di 20 €/ ora per 10 ore lavorative settimanali: 20*10*52/12=866,666 €), l’importo della tredicesima sarà pari a:
- 866,66 €/12 ratei * 3 mesi lavorati = 216,66 €
Colf e badanti con convivenza
Nel caso invece di assunzione con convivenza, il calcolo della tredicesima del lavoro domestico verrà eseguito moltiplicando la retribuzione mensile con l’aggiunta dell’indennità economica del vitto e alloggio, per il numero di mesi lavorati durante l’anno, e poi dividendo il risultato ottenuto per 12 (mesi dell’anno lavorati).
Quindi di fatto, nel caso di badante assunta a tempo pieno da più di un anno, la tredicesima corrisponderà ad una mensilità piena in più, con l’aggiunta dell’indennità del vitto e alloggio.
Colf, badanti e baby-sitter, con convivenza, assunte da meno di un anno
Nell’ipotesi in cui il lavoratore domestico sia stato assunto da meno di un anno, ha comunque diritto alla tredicesima, che in questo caso verrà calcolata per dodicesimi. Questo perché essa viene maturata di mese in mese, e viene accumulata per essere corrisposta interamente con l’avvicinarsi delle festività natalizie.
Per calcolarla, nell’ipotesi di collaboratore domestico assunto da meno di un anno, si dovrà quindi moltiplicare la retribuzione mensile, comprensiva dell’indennità di vitto e alloggio, per i mesi effettivamente lavorati e poi dividere il risultato per 12 ratei.
In tal modo si ottiene la proporzione di tredicesima da corrispondere. Se quindi il lavoratore domestico è stato assunto a giugno, a dicembre il datore di lavoro dovrà corrispondere la tredicesima nella misura di 7 dodicesimi (ratei), calcolando i mesi lavorati da giugno a dicembre.
Tredicesima lavoro domestico: si può rateizzare?
Trattandosi di retribuzione differita, la tredicesima può essere rateizzata. Ciò significa che il datore di lavoro potrà corrisponderla mensilmente, invece che una volta l’anno a dicembre, su richiesta del lavoratore.
In questo caso verrà corrisposto mensilmente il rateo della tredicesima maturato, corrispondente ad 1/12 della retribuzione globale. È importante sapere che i singoli ratei vengono maturati se nel mese sono stati lavorati almeno 15 giorni, comprese le assenze per ferie, maternità, malattia o infortuni.
Rateo di tredicesima: come e quando matura?
La tredicesima matura nel periodo che va da gennaio a dicembre, e si suddivide in tanti ratei quanti sono i mesi dell’anno. Per tale motivo la tredicesima avrà un ammontare diverso a seconda del fatto che l’assunzione o la cessazione del rapporto sia avvenuta durante il corso dell’anno.
Quindi il lavoratore assunto il 1/06/2022 avrà diritto ad una tredicesima corrispondente a 7 dodicesimi della stessa, proprio perché i ratei maturati dall’assunzione a fine anno sono sette, come i mesi effettivamente lavorati.
Ma attenzione: il rateo di tredicesima matura in un mese solo ed esclusivamente se la collaboratrice domestica ha lavorato almeno 15 giorni consecutivi in un mese. Se i giorni di lavoro effettivo sono inferiori a 15 giorni all’interno di un mese, il rateo non matura e il mese di riferimento deve essere escluso dal calcolo.
La tredicesima mensilità matura in caso di assenza?
La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.
In conclusione, alla fine dell’anno i lavoratori domestici hanno diritto a ricevere una somma aggiuntiva, la tredicesima, cui hanno diritto in quanto lavoratori subordinati, nelle modalità e con i calcoli sopra descritti.
Prova a calcolare la tua tredicesima online.