COME FUNZIONANO LE FERIE NEL LAVORO DOMESTICO?

Guida pratica alle ferie annuali per datori e lavoratori domestici 

Con l’arrivo della stagione estiva i lavoratori, inclusi quelli del settore del lavoro domestico, godono delle ferie accumulate nel corso dell’anno. Tuttavia, non tutti i lavoratori domestici decidono di andare in ferie durante l’estate, poiché il periodo potrebbe non essere adatto alle loro esigenze familiari oppure, se non nati in Italia, al clima del loro paese di origine. 

Ma come si calcolano le ferie per un collaboratore domestico? Partiamo dalla normativa nazionale, considerando l’ipotesi in cui le parti coinvolte non applichino un contratto collettivo nazionale (CCNL) specifico. 

Secondo il Decreto Legislativo n.66/2003, all’articolo 10, il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, a meno che condizioni migliori siano stabilite dalla contrattazione collettiva. Pertanto, è importante seguire anche quanto previsto dall’articolo 2109 del Codice Civile, il quale specifica che il periodo di ferie dovrebbe essere previsto in modo continuativo, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e del lavoratore. 

È importante sottolineare che, in base al Decreto Legislativo n.66/2003, non è possibile sostituire il godimento delle ferie con il pagamento di un’indennità sostitutiva per le ferie non usufruite. Questa regola non può essere derogata o modificata da accordi tra le parti, sia tramite CCNL che tra privati, poiché il diritto alle ferie è irrinunciabile e non può essere negoziato. 

 

FERIE LAVORATORI DOMESTICI: CCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICO 

Se nel rapporto di lavoro si applica il CCNL sulla disciplina del lavoro domestico, firmato da DOMINA e Fidaldo per la parte datoriale, e da Filcams CGIL, Fisascat CISL, UILTuCS e Federcolf per la parte sindacale, ecco cosa accade riguardo alle ferie del collaboratore domestico. 

Il lavoratore domestico ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite di almeno 26 giorni lavorativi per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, indipendentemente dalla durata e distribuzione dell’orario di lavoro. 

Quando diciamo “indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro,” significa che, per il conteggio delle ferie, la settimana lavorativa è considerata di sei giorni, dal lunedì al sabato, indipendentemente da come sia distribuito l’orario di lavoro settimanale. Ad esempio, anche se si lavora solo un giorno alla settimana, quel giorno equivale a sei giorni di ferie durante il periodo di fruizione delle ferie. 

Il diritto alle ferie è un diritto inalienabile anche per il lavoro domestico e non può essere oggetto di trattativa. Il CCNL ribadisce questo principio e durante il rapporto di lavoro in corso, è vietato rinunciare al godimento delle ferie e ricevere invece un pagamento sostitutivo per le ferie non usufruite, a meno che il rapporto di lavoro non venga risolto. Questo principio costituzionale è finalizzato a tutelare il lavoratore, ponendo la sua salute al primo posto. 

Anche per chi segue il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore, il datore di lavoro dovrà stabilire il periodo di ferie tra giugno e settembre, considerando le necessità sia dell’azienda che del lavoratore. Potrebbe essere possibile concordare un periodo diverso, ma di norma, le ferie avvengono durante questi mesi. 

Le ferie si intendono come giorni lavorativi e non giorni del calendario. Quindi, le domeniche e le festività nazionali o infrasettimanali non vengono conteggiate come giorni di ferie. 

Nel lavoro domestico, è possibile suddividere le ferie in non più di due periodi all’anno, se le parti coinvolte sono d’accordo. Tuttavia, ad eccezione di quanto previsto al comma 7 dell’articolo 18, è richiesto che almeno due settimane di ferie vengano usufruite nell’anno in cui sono maturate e altre due settimane entro i successivi 18 mesi. 

Se un lavoratore non italiano ha la necessità di avere un periodo di ferie più lungo per un rimpatrio temporaneo, su richiesta del lavoratore e con l’accordo del datore di lavoro, è possibile accumulare le ferie per un massimo di due anni, anche in deroga a quanto detto nel paragrafo precedente. 

 

COME SI PAGANO LE FERIE AL LAVORATORE DOMESTICO? 

Le ferie vengono pagate in diversi modi a seconda del tipo di lavoratore. Per i dipendenti con stipendio mensile, riceveranno la normale retribuzione senza tagli. Coloro con un salario calcolato in base alle ore lavorate riceveranno un importo proporzionale, pari a 1/6 dell’orario settimanale, per ogni giorno di ferie godute. I lavoratori retribuiti per le ore effettive di lavoro riceveranno un compenso per ogni giorno di ferie pari a 1/26 della loro retribuzione mensile. 

Se il lavoratore riceve vitto e alloggio durante il periodo di ferie ma non ne usufruisce, riceverà un compenso sostitutivo. 

Nel caso di licenziamento, dimissioni o se il lavoratore non ha ancora completato un anno di servizio al momento dell’inizio delle ferie, riceverà una frazione delle ferie spettanti in base ai mesi di servizio effettivo. È importante notare che le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso, licenziamento, malattia o infortunio. Inoltre, il periodo di ferie non interrompe la maturazione di altri diritti contrattuali. 

I giorni di ferie vengono considerati ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali. Le retribuzioni per le ferie godute e l’indennità per ferie non godute sono soggette ai contributi INPS e Cas.sa.Colf secondo le normative nazionali e contrattuali. 

 

SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO DOMESTICO

Dal punto di vista giuridico, sul tema delle ferie, si stabilisce che il lavoratore, se vuole ottenere l’indennità sostitutiva delle ferie non godute, deve dimostrare di aver svolto attività lavorativa nei giorni in cui avrebbero dovuto essere fruite le ferie. Questa dimostrazione è necessaria perché l’indennità è legata al fatto che il lavoratore abbia effettivamente lavorato più giorni rispetto al normale periodo di lavoro annuale. D’altra parte, spetta al datore di lavoro provare di aver effettivamente pagato l’indennità (Cass. 20111/2017, 8521/2015, 26985/2009, Cass. 22751/2004). 

Se il datore di lavoro contesta la validità delle buste paga utilizzate dal giudice come prova del mancato godimento delle ferie, è compito del datore di lavoro dimostrare che le ferie sono state effettivamente godute (Cass. 16656/2019). 

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza numero C-277/08 del 10 settembre 2009, ha stabilito che se un lavoratore non ha potuto usufruire delle ferie a causa di malattia, ha il diritto di godersi le ferie subito dopo aver superato la malattia, anche se il periodo di riferimento è già passato. 

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 18168/2013, conferma l’obbligo per il datore di lavoro di risarcire il lavoratore per le ferie non godute. 

 

COME SOSTITUIRE LAVORATORE DOMESTICO IN FERIE 

Quando un lavoratore va in ferie, è necessario seguire alcune procedure per sostituirlo. Il datore di lavoro deve assumere un nuovo lavoratore a tempo determinato per la sua sostituzione e comunicarlo correttamente all’INPS e agli Enti competenti. Il lavoratore temporaneo, assunto per sostituire quello principale in ferie, ha gli stessi diritti previdenziali e contrattuali, tra cui il rateo di tredicesima, il trattamento di fine rapporto e le ferie maturate secondo la legge. Questi diritti verranno monetizzati al termine del rapporto di lavoro. 

Se durante l’estate, il datore di lavoro o la persona a cui è addetto, decide di trascorrere alcuni giorni in un altro luogo o in una residenza secondaria, può richiedere al lavoratore convivente di andare in trasferta. In questo caso, al lavoratore saranno rimborsate le spese di viaggio sostenute direttamente in queste occasioni e avrà diritto ai riposi settimanali. Inoltre, riceverà una diaria giornaliera, pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera indicata nella Tabella retributiva A, per ogni giorno in cui si trovi in trasferta o soggiorno temporaneo, a meno che questa condizione non sia già prevista nel contratto di assunzione. 

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