IL RIPOSO GIORNALIERO DEL LAVORATORE DOMESTICO CONVIVENTE 

Il riposo giornaliero del lavoratore domestico convivente è un aspetto cruciale della vita lavorativa domestica. I lavoratori svolgono mansioni essenziali all’interno delle case, spesso senza orari definiti, rendendo fondamentale garantire loro il diritto a pause e momenti di riposo. Per questo motivo è fondamentale promuovere l’importanza del riposo giornaliero e i diritti legali del lavoratore domestico. 

 

RIPOSO GIORNALIERO LAVORATORE DOMESTICO: TRA L’ART. 14 DEL CCNL E UNA SENTENZA DEL 2018 

Nel contesto del lavoro domestico, così come in alcune branche del diritto del lavoro, il legislatore nazionale ha riformato la normativa sull’organizzazione dell’orario di lavoro, recependo la Direttiva Europea n. 104/93/CE del 23 dicembre 1993 tramite il Decreto Legislativo n. 66/2003. Successivamente, questa direttiva è stata sostituita dalla Direttiva Europea n. 2000/34/CE del 22 giugno 2000. 

Nell’ambito specifico del lavoro domestico, nel rispetto dei principi generali volti a garantire la protezione, la sicurezza e la salute dei lavoratori, il legislatore ha delegato la regolamentazione di questioni come l’orario settimanale, la durata massima dell’orario di lavoro, il lavoro straordinario, il riposo giornaliero, le pause, l’organizzazione e la durata del lavoro notturno alla contrattazione collettiva. 

Tra le questioni affrontate in questa riforma, vi è anche il riposo giornaliero del lavoratore domestico, che ha generato notevole discussione sia tra le testate giornalistiche di settore che nella giurisprudenza negli ultimi tempi. Questo interesse è scaturito dalla decisione della Corte di cassazione – Sezione Lavoro, nella Sentenza del 3 gennaio 2018 n. 24, che ha stabilito che il lavoratore domestico ha diritto a un periodo di riposo giornaliero consecutivo di 11 ore. 

Ma se nel CCNL di settore, relativamente al risposo giornaliero, sono già individuate a undici le ore consecutive di cui un lavoratore domestico ha diritto, perché si parla della Sentenza di Cassazione in oggetto, come decisiva e rivoluzionaria per il nostro settore? 

Così recita l’art. 14 comma 4 del CCNL del lavoro domestico, firmato da DOMINA – Fidaldo – Filcams CGIL – Fisascat CISL – UilTucs – Federcolf: “Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00, oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. Durante tale riposo il lavoratore potrà uscire dall’abitazione del datore di lavoro, fatta salva in ogni caso la destinazione di tale intervallo all’effettivo recupero delle energie psicofisiche. [..]”. 

La sentenza sopracitata, quindi, non riguardava in alcun modo il lavoro domestico o le mansioni legate al lavoro domestico disciplinate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore, ma invece riguarda esclusivamente una figura professionale prevista nel contratto UNEBA, l’Unione Nazionale delle istituzioni e delle iniziative di assistenza sociale. 

In effetti, la decisione presa dalla Corte di cassazione non ha avuto alcuna influenza diretta o indiretta, neanche in termini interpretativi, sull’applicazione delle norme relative al lavoro domestico. Inoltre, il tema del riposo giornaliero, che è stato affrontato nella sentenza dei Giudici della Cassazione, è di gran lunga meno significativo rispetto alla questione delle sanzioni. 

Il modo in cui la stampa di settore ha trattato questa sentenza sembra seguire un ragionamento analogico che, in realtà, ha solo creato un grande allarmismo tra le famiglie, senza apportare alcun contributo reale al settore del lavoro domestico. Questo approccio ha deviato la massima giurisprudenziale dalla vera portata della sentenza della Corte, mescolando due tipologie di lavoro completamente diverse e non confrontabili tra di loro. 

 

RIPOSO GIORNALIERO LAVORATORE DOMESTICO: COME FUNZIONA PER LAVORATORI CONVIVENTI E NON  

L’assistenza alla persona, così come qualsiasi altra mansione prevista da un contratto regolato dal CCNL sul lavoro domestico, comporta un limite massimo di ore di lavoro giornaliero, un adeguato riposo giornaliero e settimanale stabilito con chiarezza. Tuttavia, ciò che rende unica questa situazione è la parola “convivenza“, che implica che il lavoratore debba trascorrere la notte all’interno dell’abitazione del datore di lavoro, a meno che il contratto non stabilisca diversamente. 

È importante sottolineare che garantire la presenza durante la notte non equivale a lavorare ininterrottamente per 24 ore, come potrebbe sembrare a prima vista. Dopo aver completato il proprio orario di lavoro stabilito dal contratto, il lavoratore ha il diritto di dedicare del tempo al proprio riposo e al recupero delle energie psicofisiche all’interno dell’abitazione del datore di lavoro. Questo aspetto specifico, che è caratteristico del lavoro domestico con la convivenza, non ha alcuna relazione con gli eventi che hanno portato a questa situazione giudiziaria. 

La durata dell’orario di lavoro normale è definita in base a un accordo tra le parti, ma deve rispettare i limiti massimi stabiliti dall’art.14 del CCNL di categoria. Questi limiti variano in base alla situazione del lavoratore: 

  • per i lavoratori conviventi, l’orario di lavoro può estendersi fino a un massimo di 10 ore al giorno, ma queste ore non possono essere consecutive. Inoltre, il totale settimanale non può superare le 54 ore. 
  • per i lavoratori non conviventi, l’orario massimo consentito è di 8 ore al giorno, anch’esse non consecutive, con un limite settimanale di 40 ore. Queste ore possono essere distribuite su 5 giorni o su 6 giorni, a seconda dell’accordo tra le parti. 

Come sopra indicato, i lavoratori domestici conviventi hanno diritto a un periodo di riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive all’interno della stessa giornata. Inoltre, se il loro orario lavorativo non rientra completamente tra le ore 6:00 e le ore 14:00 oppure tra le ore 14:00 e le ore 22:00, devono avere un ulteriore periodo di riposo non retribuito durante le ore pomeridiane. Questo periodo di riposo aggiuntivo non deve essere inferiore a 2 ore al giorno. È consentito il recupero di eventuali ore non lavorate, ma questo deve avvenire su base consensuale e non può superare le 2 ore al giorno. Durante il periodo di recupero, il lavoratore domestico può uscire dall’abitazione del datore di lavoro, a condizione che l’obiettivo principale sia il recupero delle energie psicofisiche. 

Leggi l'articolo completo

    Hai domande sul lavoro domestico?

    Chiama al numero 06.68210696 / 3285695515

    oppure lascia il tuo numero e verrai ricontattato

    Send this to a friend