Il Decreto Legge Cura Italia include il lavoro domestico?
Una delle principali questioni affrontate dagli operatori del settore del lavoro domestico negli ultimi giorni è stata quella di fare chiarezza sull’applicazione del Decreto Cura Italia. Il Decreto, infatti, in alcuni punti non è molto chiaro. Proprio per questo ho deciso di scrivere una serie di post analizzando gli articoli che riguardano più da vicino il settore e che hanno suscitato dubbi e domande. Oggi vorrei menzionare l’articolo 22 e darvi un approfondimento sull’articolo 23 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18.
Art. 22 (Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga). Ai lavoratori domestici, in caso di sospensione del rapporto di lavoro, non si applicano le nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga.
Art. 23 Congedo e indennità per i lavoratori domestici
(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)
La disposizione in oggetto si applica a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, domestici inclusi, genitori con i figli a carico di età non superiore ai 12 anni, che in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, hanno diritto a fruire, fatto salvo le eccezioni prescritte nell’articolo, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, qualora genitori lavoratori dipendenti del settore privato, non obbligatoriamente impiegati entrambi nel settore domestico, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Ferma restando l’estensione della durata dei suddetti permessi retribuiti, il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, Comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Fermo restando quanto sin qui previsto, i lavoratori domestici genitori con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Se non ricorrono tutti i suddetti presupposti è possibile interrompere il rapporto di lavoro domestico in qualsiasi momento come per legge. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
Per i genitori lavoratori dipendenti (domestici e non) del settore privato, è possibile, in alternativa alla prestazione del congedo di cui sopra, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.
Le modalità operative per accedere al congedo ovvero al bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting sono stabilite dall’INPS. Qualora emerga il superamento del limite di spesa complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.