Le dimissioni rappresentano uno dei momenti più delicati in qualsiasi rapporto di lavoro, incluso quello domestico. Le peculiarità di questo ambito lavorativo, che spesso si svolge nell’ambiente domestico e può includere relazioni personali forti tra datore di lavoro e lavoratore, rendono essenziale la conoscenza delle norme giuridiche riferite al settore e previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico (CCNL).
Analizziamo quindi cosa prevedono suddette norme e come gestire questo momento nel rispetto dei diritti e dei doveri reciproci.
Dimissioni del lavoratore domestico: norme e procedure
Il lavoratore domestico che intende dimettersi deve osservare una procedura definita dalle norme vigenti. Nello specifico:
- Presentazione della lettera di dimissioni: il lavoratore deve formalizzare le dimissioni con una comunicazione scritta – contenente la data di cessazione del rapporto di lavoro – da consegnare al datore di lavoro, come indicato dall’art. 2118 del Codice Civile e dal CCNL di categoria.
- Periodo di preavviso: il lavoratore è tenuto a rispettare il periodo di preavviso, stabilito dal CCNL per il lavoro domestico, che varia in base all’anzianità e alla categoria contrattuale e può essere di pochi giorni o di massimo di 15 giorni.
L’articolo 2118 del Codice Civile, inoltre, stabilisce che, in assenza di giusta causa, il lavoratore deve rispettare i termini di preavviso al fine di consentire al datore di organizzarsi. In caso contrario, è prevista una trattenuta sulle competenze finali.
Periodo di preavviso per datore di lavoro e lavoratore – Art. 40 Ccnl
Il periodo di preavviso è stabilito dall’art. 40 del CCNL del lavoro domestico come segue:
Rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali e con anzianità:
- fino a 5 anni presso lo stesso datore: 15 giorni di preavviso.
- superiore a 5 anni: 30 giorni di preavviso.
- in caso di dimissioni del lavoratore, i termini di preavviso sono ridotti del 50%.
Rapporti di lavoro inferiori a 25 ore settimanali e con anzianità:
- Fino a 2 anni: 8 giorni di preavviso.
- Superiore a 2 anni: 15 giorni di preavviso.
È importante notare che, in caso di mancato o insufficiente preavviso, la parte recedente è tenuta a corrispondere un’indennità pari alla retribuzione relativa al periodo di preavviso non concesso.
Dimissioni per giusta causa – Art. 40, comma 6
La legge prevede la possibilità per il lavoratore di dimettersi senza preavviso qualora ricorrano motivi di giusta causa, come previsto dall’art. 2119 del Codice Civile, ossia situazioni particolarmente gravi e incompatibili con la continuazione del rapporto di lavoro.
Ciò può includere comportamenti gravi del datore di lavoro, come maltrattamenti, mancato pagamento delle retribuzioni o violazioni della normativa in materia di sicurezza. In questi casi, il lavoratore può interrompere il rapporto senza obbligo di preavviso, ma deve fornire una documentazione adeguata delle ragioni.
Obblighi del lavoratore domestico al momento delle dimissioni – Art. 40, comma 3
Al momento delle dimissioni, il lavoratore domestico è tenuto a rispettare alcuni obblighi, tra cui:
- Restituzione delle chiavi e di altri strumenti concessi per svolgere le proprie mansioni.
- Completamento delle attività assegnate fino al termine del preavviso per non compromettere l’organizzazione del datore.
- Eventuale collaborazione per il passaggio di consegne, in particolare se il lavoro domestico prevede l’assistenza a persone fragili o minori.
Dimissioni volontarie e dimissioni telematiche
Per il lavoro domestico, la normativa italiana ha previsto un’esenzione dalle dimissioni telematiche, introdotte per altre categorie di lavoratori subordinati (D. Lgs. n. 151/2015).
Questo significa che le dimissioni possono essere presentate in forma cartacea, purché rispettino il preavviso. La semplificazione si giustifica per la peculiarità del rapporto di lavoro domestico, spesso gestito direttamente dalle famiglie.
Liquidazione delle competenze finali
Al momento della cessazione del rapporto, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore tutte le somme dovute, nello specifico, il pagamento delle competenze finali, come disciplinato dall’art. 40 del CCNL del lavoro domestico:
- Retribuzione per il lavoro svolto fino alla cessazione.
- Quota di tredicesima maturata e non ancora versata.
- Indennità per ferie non godute.
- Trattamento di Fine Rapporto (TFR), che spetta di diritto al lavoratore e corrisponde a una mensilità per ogni anno di servizio.
Va da sé che il prospetto dei conteggi finali deve essere trasparente e corrispondere a quanto effettivamente maturato.
Mancato rispetto del preavviso: sanzioni e penali per datori e lavoratori domestici
Nel caso di mancato rispetto del preavviso, sia da parte del lavoratore che del datore di lavoro, sono previste delle penalità economiche:
- Per il lavoratore: se non rispetta il preavviso, il datore di lavoro ha il diritto di trattenere un importo pari ai giorni di preavviso non rispettati, come stabilito dall’art. 2118 del Codice Civile.
- Per il datore di lavoro: se non concede il preavviso, è obbligato a corrispondere al lavoratore un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione corrispondente ai giorni di preavviso non concessi.
Queste sanzioni sono volte a proteggere entrambe le parti e a incentivare il rispetto dei tempi concordati per la cessazione.




