Badanti e colf: chi è il vero datore di lavoro? Lavoro domestico e contratto simulato: la Sentenza chiarisce la responsabilità del datore di lavoro.

Come avvocato che si occupa quotidianamente di diritto del lavoro domestico (colf e badanti), ho seguito questo contenzioso conclusosi positivamente per la mia cliente. Posto il mio commento alla Sentenza

Come avvocato che si occupa quotidianamente di diritto del lavoro domestico (colf e badanti), ho seguito questo contenzioso conclusosi positivamente per la mia cliente. Posto il mio commento alla Sentenza 58_2025 del Tribunale di Ascoli Piceno per condividere i principi giurisprudenziali affermati, utili in tema di vertenze, differenze retributive e individuazione del datore di lavoro domestico.

 

1) La questione centrale: individuare il datore di lavoro nel rapporto di assistenza familiare

La causa nasce da un ricorso di una badante contro la figlia della persona assistita, con richiesta di differenze retributive e altri emolumenti. La lavoratrice sosteneva che la figlia fosse la datrice di lavoro effettiva, avendo conferito l’incarico, definito orario, mansioni, retribuzione e gestito i pagamenti.
Il Tribunale ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo non provata la simulazione soggettiva del contratto di lavoro domestico (formale datrice la madre, sostanziale la figlia).

 

2) Onere della prova e valutazione del materiale probatorio nel rito del lavoro

Il Giudice del Lavoro ha correttamente posto a carico della ricorrente l’onere della prova sulla simulazione allegata. Pur nel quadro elastico del rito del lavoro (art. 421 c.p.c., ammissione di mezzi di prova oltre i limiti civilistici, superando le restrizioni dell’art. 1417 c.c.), la prova non è stata fornita in modo sufficiente (in linea con arresti dello stesso Ufficio).

Analisi delle prove addotte:

  • Prova documentale: contratto di assunzione lavoro domestico, buste paga e lettera di licenziamento indicavano univocamente l’assistita (MAMMA) come datrice di lavoro domestico.
  • Prova testimoniale: il teste non era presente alla stipula e non ha riferito l’esercizio di potere direttivo/disciplinare da parte della FIGLIA, elemento tipico della subordinazione (cfr. Cass. civ. n. 13202/2019).
  • Capacità della datrice formale: nessuna prova di incapacità di agire (interdizione/inabilitazione) della signora MAMMA; in assenza di accertamento formale e malafede, il contratto resta valido.

 

3) Le pretese economiche (valutazione ad abundantiam): differenze retributive e straordinari nel lavoro domestico

Anche ove si fosse riconosciuta la titolarità del rapporto in capo alla FIGLIA, le pretese sarebbero state respinte per difetto di prova: mancata dimostrazione degli orari effettivi, delle mansioni concretamente svolte e della convivenza. La Cassazione richiede una prova rigorosa e specifica su ore straordinarie, maggiorazioni o mansioni superiori: allegazioni generiche non bastano (Cass. civ. n. 36101/2022).

 

4) Inquadramento giuridico e coerenza con la giurisprudenza in tema di lavoro domestico

  • Titolare del rapporto: nel lavoro domestico il datore di lavoro può essere soggetto diverso dal beneficiario dell’assistenza (es. un figlio). Ma tale circostanza va provata e non può essere presunta in presenza di documentazione formale chiara.
  • Onere della prova e non contestazione: corretta applicazione dell’art. 2697 c.c.; la non contestazione opera sui fatti, non sulla loro qualificazione giuridica.
  • Continuità con precedenti: il Tribunale di Ascoli Piceno (sent. n. 246/2023 e n. 74/2020) ha già rigettato ricorsi analoghi sulla simulazione del datore di lavoro nei rapporti di assistenza familiare, ribadendo la necessità di superare con prova rigorosa la forza della documentazione.

 

5) Spunti pratici per famiglie, colf e badanti (prevenzione del contenzioso)

Per ridurre il rischio di vertenze nel lavoro domestico e richieste di differenze retributive:

  • formalizzare correttamente la lettera di assunzione secondo CCNL lavoro domestico (livello, mansioni, orario, retribuzione);
  • tenere buste paga e prospetti paga coerenti ai versamenti INPS e monitorare le scadenze contributive;
  • definire per iscritto convivenza, riposi, festivi, notturni, gestione di straordinari e permessi;
  • in caso di vertenza o richiesta di conteggi, raccogliere subito documenti e testimonianze sugli effettivi poteri direttivi esercitati e sugli orari svolti.

Sentenza 58_2025_Lavoro Domestico

La decisione del Tribunale di Ascoli Piceno conferma che, nelle cause di lavoro domestico, prevale la certezza contrattuale: chi figura come datore di lavoro è tale finché non sia provato diversamente con elementi concreti (documenti e testimonianze efficaci). Per colf e badanti, come per i familiari datori di lavoro, ciò significa curare contratto, paghe e contributi e documentare puntualmente orari e mansioni: è la via maestra per evitare contenziosi o per sostenerli.

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