Il congedo parentale nel lavoro domestico e la tutela delle madri lavoratrici

Il contesto lavorativo domestico, con le sue specificità, necessita di una comprensione dettagliata delle normative che tutelano i datori di lavoro. In questo articolo, in particolare, esaminiamo le misure di

Il contesto lavorativo domestico, con le sue specificità, necessita di una comprensione dettagliata delle normative che tutelano i datori di lavoro.

In questo articolo, in particolare, esaminiamo le misure di congedo di maternità e paternità e come i datori di lavoro domestico possono gestire le relative assenze.

Congedo di paternità obbligatorio per i lavoratori domestici

Dal 13 agosto 2022 (giorno di entrata in vigore del d.lgs. 30 giugno 2022, n. 105), è stato introdotto un congedo di paternità obbligatorio per tutti i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori domestici. Il periodo prevede 10 giorni lavorativi di assenza dal lavoro (art. 27-bis, T.U. maternità/paternità, d.lgs. 151/2001) che possono essere fruiti in periodi non consecutivi, ma non frazionabili a ore e da utilizzare entro cinque mesi dalla data del parto o dalla data presunta dello stesso; è possibile fruire del congedo di paternità nello stesso momento in cui la madre stia fruendo di quello di maternità.

In caso di parto plurimo, il congedo è di 20 giorni lavorativi.

Suddette disposizioni di applicano in caso di:

  • parto;
  • adozione;
  • affidamento.

Suddetto congedo non prevede, per i lavoratori domestici, un requisito contributivo, mentre impone l’esistenza di un rapporto di lavoro in essere proprio al momento della richiesta.

L’indennità nel periodo di congedo di paternità

Relativamente all’indennità giornaliera, questa ammonta al 100% della retribuzione.

Il trattamento economico e normativo relativo è determinato ai sensi dell’articolo 22, commi 2-7, e dell’articolo 23 del Testo Unico, mentre quello previdenziale è previsto dall’articolo 25 del Testo Unico.

Il congedo di paternità alternativo

Esistono dei casi particolari in cui il padre può fruire di un congedo differente da quello obbligatorio che prevede l’astensione dal lavoro domestico per un periodo successivo al parto. Si tratta di casi in cui si verifichino:

  • la morte o una grave infermità della madre;
  • abbandono o affidamento esclusivo del bambino/a al padre.

Questa particolare tipologia di congedo, però – nel caso si sovrappongano le giornate – non può essere fruita nei medesimi giorni in cui si benefici di quello obbligatorio, va infatti fruito prima l’alternativo e solo dopo quello obbligatorio. L’unica eccezione in cui si possono sovrapporre i due periodi si verifica quando il congedo alternativo si protragga fino o oltre i 5 mesi dalla nascita; in questo caso si fruirà del congedo obbligatorio per un numero di giornate pari a quelle ancora da fruire.

Come richiedere il congedo di paternità nel lavoro domestico

Il padre è tenuto a comunicare al datore di lavoro – in forma scritta e con un anticipo non inferiore ai 5 gg – quali siano i giorni in cui intenda fruire del congedo, cercando ove possibile di regolarsi con la nascita del figlio sulla base della data presunta del parto.

Inoltre, se il lavoratore usufruisce del congedo nei due mesi precedenti il parto, è tenuto a comunicare la data presunta dell’evento al proprio datore di lavoro.

Quali tutele spettano alle madri lavoratrici nel contesto domestico?

Specifiche disposizioni, a protezione delle madri lavoratrici, sono contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). Vediamo quali sono:

È vietato adibire al lavoro le donne:

  • nei due mesi precedenti la data presunta del parto;
  • nei tre mesi successivi, con estensione a eventuali periodi di anticipo o posticipo legati a condizioni cliniche particolari.

Durante questi periodi, si garantiscono l’anzianità di servizio ed anche il diritto a prestazioni quali la gratifica natalizia e le ferie.

Inoltre, le lavoratrici domestiche non possono essere licenziate nel periodo che va dalla gravidanza fino al termine del congedo di maternità, se non per giusta causa. È, inoltre, importante che i datori di lavoro siano consapevoli che le eventuali dimissioni presentate nel periodo indicato necessitano di essere gestite con particolare attenzione, infatti, non sono efficaci se non comunicate in forma scritta o se non esposte nelle sedi deputate indicate all’art. 2113, 4° comma, del codice civile.

Inoltre, le assenze comprese entro 5 giorni, se non giustificate e non verificatesi per cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice.

Per le lavoratrici domestiche madri, non è previsto il congedo facoltativo successivamente a quello obbligatorio.

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