Come ogni anno si avvicina il periodo deputato alle ferie estive e i lavoratori di molti settori impiegatizi possono finalmente usufruirne, secondo quanto disciplinato dal CCNL di riferimento; tra questi, sono inclusi anche i lavoratori del settore domestico, il cui diritto alle ferie annuali retribuite è garantito dalla legge e non può essere rinunciato.
Secondo il Decreto Legislativo n. 66/2003, articolo 10, ogni lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, salvo condizioni migliorative stabilite dalla contrattazione collettiva. Questo diritto è inalienabile e non può essere rimpiazzato da un’indennità sostitutiva.
Calcolo e distribuzione delle ferie
In assenza di un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), le ferie si calcolano secondo il Decreto Legislativo n. 66/2003 e l’articolo 2109 del Codice Civile. Le ferie devono essere godute in un periodo possibilmente continuativo, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore.
In particolare, se si applica il CCNL sulla disciplina del lavoro domestico, l’articolo 17 stabilisce che il lavoratore domestico ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie retribuite per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro e questo vale indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro settimanale. La settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro, è considerata di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie.
Frazionamento delle ferie e casi particolari
Le ferie devono essere godute continuativamente, ma possono essere frazionate in non più di due periodi all’anno, concordati tra le parti. Almeno due settimane di ferie devono essere fruite entro l’anno di maturazione e le altre due entro i 18 mesi successivi.
In caso di necessità di un periodo di ferie più lungo – ad esempio per un rimpatrio non definitivo nel caso di un lavoratore domestico straniero – è possibile accumulare le ferie per un massimo di due anni, previa richiesta del lavoratore e accordo con il datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve fissare il periodo di ferie compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, preferibilmente tra giugno e settembre. I giorni di ferie sono giorni lavorativi e non giorni di calendario, quindi, le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali non rientrano nel calcolo delle ferie.
Retribuzione delle ferie e sostituzione del lavoratore
I lavoratori mensili percepiscono la normale retribuzione senza decurtazioni durante le ferie.
I lavoratori pagati a ore ricevono una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale mensile per ogni giorno di ferie godute. Se il lavoratore non usufruisce di vitto e alloggio durante le ferie, ha diritto a un compenso sostitutivo convenzionale. In caso di licenziamento o dimissioni, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di servizio prestato.
Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso, né durante malattia o infortunio.
Quando un lavoratore domestico va in ferie, il datore di lavoro deve assumere un sostituto a tempo determinato, comunicandolo all’INPS e agli enti competenti. Il sostituto riceverà gli stessi trattamenti previdenziali e contrattuali del lavoratore principale, compresi rateo di tredicesima, TFR e ferie maturati.
Contributi previdenziali e giurisprudenza
Le ferie retribuite e le indennità per ferie non godute sono soggette a contributi INPS e Cas.sa.Colf secondo le normative nazionali e contrattuali.
La giurisprudenza afferma che il lavoratore deve provare l’attività lavorativa svolta nei giorni destinati alle ferie per chiedere l’indennità sostitutiva e il datore di lavoro deve dimostrare il pagamento delle ferie (Cass. 20111/2017, 8521/2015, 26985/2009, Cass. 22751/2004).
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea stabilisce che un lavoratore malato può godere delle ferie non godute appena cessata la malattia, anche oltre il periodo di riferimento. La Corte di Cassazione conferma l’obbligo di risarcire il lavoratore per ferie non godute (Sentenza n.18168/2013).
Se durante il periodo estivo, per qualsiasi motivazione, il datore di lavoro o la persona alla cui cura egli sia addetto decide di trascorrere qualche giorno in altro comune o in una residenza secondaria, potrà richiedere al lavoratore convivente di recarsi in trasferta.
In tal caso, saranno rimborsate al lavoratore le eventuali spese di viaggio che egli abbia direttamente sostenuto in tali occasioni e fruirà dei riposi settimanali.
Sarà inoltre corrisposta al lavoratore una diaria giornaliera pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera, salvo il caso in cui il relativo obbligo fosse stato già contrattualmente previsto nella lettera di assunzione.




