Il lavoro domestico in ambienti comunitari

Il concetto di lavoro domestico è stato chiarito dal DPR 1403/71 e dalle circolari dell’Istituto in materia di lavoro domestico, in particolare la circolare n. 89 del 6 maggio 1989.

Il concetto di lavoro domestico è stato chiarito dal DPR 1403/71 e dalle circolari dell’Istituto in materia di lavoro domestico, in particolare la circolare n. 89 del 6 maggio 1989. Questi documenti stabiliscono che non solo le persone fisiche, ma anche le comunità – religiose e non – possono essere datori di lavoro domestico 

Tali comunità devono sostituire, per coloro che ne fanno parte, la famiglia di origine sotto il profilo morale e organizzativo. 

Requisiti delle comunità come datori di lavoro 

Perché una comunità possa qualificarsi come datore di lavoro domestico, devono essere rispettati due requisiti fondamentali: 

  1. Stabilità, permanenza e continuità di “tetto e mensa”. 
  1. Assenza di fini di lucro, politico, culturale, sportivo o di svago. 

La presenza di entrambi i requisiti garantisce che la prestazione lavorativa mantenga la natura di lavoro domestico, definito all’art.1 della Legge 339/58 come opera resa per il funzionamento della vita familiare. 

Tipologie di comunità 

Le comunità che rispettano i requisiti richiesti possono includere, ma non sono limitate a: 

  • Case famiglia 
  • Seminari 
  • Comunità familiari di assistenza 
  • Convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesiano 
  • Comunità militari 

Il caso specifico della canonica 

Nel contesto specifico di una canonica, le persone che prestano servizio domestico, come colf, svolgono un lavoro assimilabile a quello familiare.  

Questo è stato riconosciuto dalla Cassazione n. 5049/1988, che ha considerato lavoro domestico l’attività svolta dalla cuoca e addetta alle pulizie di una comunità religiosa conventuale.  

Anche se la comunità ospita occasionalmente persone diverse dai religiosi, purché senza scopo di lucro, l’attività continua ad essere qualificata come lavoro domestico. 

L’ubicazione della sede religiosa 

Nel caso in cui la Casa Madre religiosa si trovi a Roma in una zona extraterritoriale (Stato Vaticano), è importante specificare che la comunità religiosa, qualora assuma un dipendente di cittadinanza italiana, è tenuta ad applicare la legislazione italiana sul lavoro.  

Ciò significa che dovrà procedere all’iscrizione del dipendente presso l’INPS, stipulare un contratto di lavoro in conformità con il CCNL di categoria, versare i contributi previdenziali e quelli dovuti alla Cas.Sa.Colf, oltre a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa italiana.  

L’importanza del riconoscimento legale 

Il riconoscimento legale del lavoro domestico in queste comunità è cruciale per garantire diritti e tutele ai lavoratori.  

Ad esempio, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i contributi previdenziali, e il diritto a ferie e riposi settimanali sono aspetti fondamentali che vengono assicurati grazie a questa normativa.  

Inoltre, il lavoro svolto in queste comunità contribuisce al benessere e alla qualità della vita degli stessi membri della comunità, creando un ambiente domestico confortevole e organizzato. 

In sintesi, le comunità stabili che rispettano determinati requisiti possono essere considerate datori di lavoro domestico. Questo principio si applica anche alle canoniche, dove il personale domestico svolge attività fondamentali per il funzionamento della vita comunitaria, mantenendo la stessa natura di lavoro che avrebbe in una famiglia. 

 

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